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REGOLAMENTO (CE) N. 2647/98 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività e istituisce il modulo per la domanda di indennizzo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività1, in particolare gli articoli 9 e 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2330/98, i produttori in questione devono presentare la domanda di indennizzo all'autorità competente designata in ciascuno Stato membro, mediante un modulo standard; che tale modulo dev'essere predisposto in modo da fungere da documento di lavoro per le autorità competenti, ognuna delle quali ha la facoltà, tenuto conto delle diverse esigenze amministrative, di adattarne il contenuto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del summenzionato regolamento, la Commissione è stata incaricata di adottarne le modalità di applicazione, in particolare le disposizioni relative al pagamento delle spese dei rappresentanti dei produttori in questione;

considerando che occorre tener conto nell'offerta di indennizzo degli onorari versati dai produttori ai loro rappresentanti per le azioni giudiziarie contro le istituzioni comunitarie prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2330/98; che i motivi che hanno indotto il Consiglio a stabilire che l'indennizzo dev'essere calcolato su base forfettaria valgono anche per le spese dei rappresentanti; che, inoltre, un unico rappresentante ha rappresentato sovente un ampio numero di produttori; che pertanto si ritiene opportuno rimborsare gli onorari su base forfettaria;

considerando che i produttori che hanno presentato ricorso al Tribunale di primo grado hanno sostenuto spese più elevate per gli onorari dei loro rappresentanti e dovrebbero quindi ricevere un importo forfettario più elevato; che in taluni casi particolari dev'essere prevista la possibilità di rimborsare le spese eccedenti l'importo forfettario;

considerando che è opportuno istituire, a titolo di ricevuta a saldo di ogni conto, un documento unico per tutto il territorio comunitario, fatto salvo il diritto della Commissione di adattarne la formulazione in riferimento a uno Stato membro, se del caso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Le spese sostenute da un produttore per la remunerazione di un rappresentante che ha trattato con le istituzioni comunitarie a suo nome e per suo conto sono rimborsate su base forfettaria in ragione dello 0,5 % dell'importo dell'indennizzo di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2330/98, con un minimo di 500 ECU per i produttori che hanno avviato un'azione giudiziaria contro la Comunità innanzi al Tribunale di primo grado e un minimo di 250 ECU per gli altri produttori.

L'autorità competente procede al rimborso esclusivamente su richiesta del produttore redatta sul modulo di cui all'articolo 1 e su presentazione della parcella del rappresentante.

Tuttavia, la somma corrisposta al produttore non può superare l'importo figurante sulla parcella e ciascun produttore può richiedere il rimborso degli onorari di un solo rappresentante.

Art. 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, per i casi oggetto di sentenza del Tribunale di primo grado in merito alla responsabilità delle istituzioni comunitarie, l'ammontare delle spese può essere convenuto direttamente tra le istituzioni comunitarie e i rappresentanti dei produttori in questione.

Art. 4

Ai fini del presente regolamento non è considerato rappresentante un organismo che presta servizi esclusivamente contro pagamento di quote associative.

Art. 5

Previa verifica che la parcella del rappresentante riguarda spese relative a servizi prestati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2330/98, l'autorità competente indica e include nell'offerta di indennizzo al produttore l'importo calcolato conformemente all'articolo 2 oppure, se del caso, l'importo convenuto conformemente all'articolo 3 e notificato all'autorità competente.

Al summenzionato importo si applicano inoltre gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2330/98.

Art. 6

La dichiarazione di ricevuta a saldo di ogni conto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2330/98 è redatta secondo il modello standard dell'allegato II.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere di modificare il modulo standard relativo allo Stato membro in questione per tener conto di pertinenti disposizioni nazionali specifiche.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione Fatto a, il (firma) Importante: la mancata accettazione dell'offerta entro tre mesi dalla data di trasmissione implica che in futuro questa non sarà vincolante per le istituzioni comunitarie in questione. >FINE DI UN GRAFICO>