REGOLAMENTO (CE) N. 2813/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetaro dell'euro (1), in particolare l'articolo 10,
visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 2800/98 ha stabilito che gli Stati membri possono concedere una compensazione agli agricoltori che hanno subito le conseguenze di una rivalutazione sensibile; che una parte di questa compensazione riguarda specificamente alcune riduzioni effettive degli aiuti diretti; che il suddetto regolamento ha precisato determinate condizioni relative alla concessione e allo scaglionamento della compensazione e indicato il metodo per determinare l'importo massimo che uno Stato membro può erogare; che la compensazione in causa è finanziata totalmente o in parte dal bilancio della Comunità;
considerando che occorre definire il fatto generatore del tasso di conversione utilizzato per convertire gli importi espressi in euro; che, per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno evitare il pagamento, nel corso di uno stesso esercizio finanziario, di varie rate annuali dell'aiuto compensativo; che, per tener conto degli impegni internazionali della Comunità europea e per garantire una gestione trasparente, occorre stabilire le procedure cui devono attenersi gli Stati membri che intendono concedere una compensazione;
considerando che per realizzare il suo obiettivo, la compensazione deve essere concessa direttamente ai beneficiari, di norma gli agricoltori, entro un certo termine e per importi che non superino le perdite di reddito subite; che tuttavia, in particolare per evitare le complicazioni amministrative inerenti alla concessione di importi di lieve entità ai beneficiari, si possono utilizzare in alcuni casi modalità di concessione semplificate;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Compensazioni relative a rivalutazioni sensibili
Art. 1
1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2800/98.
2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98.
Art. 2
L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio del 1° gennaio 1999.
Art. 3
Le disposizioni relative alla concessione dell'aiuto compensativo, stabilite all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione (3) e agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.
Titolo II. Compensazioni relative a riduzioni dei tassi applicati agli aiuti diretti
Art. 4
1. Nel presente titolo sono definite le modalità applicabili per la concessione di un aiuto compensativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2800/98.
2. Gli importi massimi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.
Art. 5
L'importo massimo dell'aiuto è convertito, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, in unità monetarie nazionali con i tassi di conversione ai quali sono irrevocabilmente vincolate, adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase, del trattato e, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, in moneta nazionale con il tasso di cambio in vigore alla data del fatto generatore.
Art. 6
L'importo massimo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che risulta da una riduzione del tasso di conversione agricolo congelato sino al 1° gennaio 1999, è aumentato in proporzione inversa al rapporto esistente tra il tasso di cui all'articolo 5 e il tasso di conversione agricolo di cui sopra.
Art. 7
Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2808/98 sono applicabili agli aiuti compensativi del presente titolo.
Titolo III. Disposizioni generali e transitorie
Art. 8
Le disposizioni generali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 del regolamento (CE) n. 2808/98 si applicano agli aiuti compensativi di cui ai titoli I e II del presente regolamento.
Art. 9
In deroga all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni per le quali la data del fatto generatore cade nel periodo compreso tra il 1° e il 4 gennaio 1999 è quello applicabile il 4 gennaio 1999.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.