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REGOLAMENTO (CE) N. 2825/98 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 recante esenzione dal dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni nella Comunità di preparazione e conserve di sardine originarie del Marocco

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato il 26 febbraio 1996, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le preparazioni e le conserve di sardine di cui ai codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, siano ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali;

considerando che, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore del suddetto accordo, è opportuno che la Comunità istituisca il regime di esenzione mediante l'adozione di misure autonome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le importazioni di preparazioni e di conserve di sardine di cui ai codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, sono ammesse nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo con il Marocco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente C. EINEM