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REGOLAMENTO (CE) N. 2866/98 DEL CONSIGLIO del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando che a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1 gennaio 1999; che il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, il 3 maggio 1998, che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica in data 1 gennaio 1999 (2);

considerando che a partire dal 1 gennaio 1999 l'euro sarà la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (3); che l'introduzione dell'euro presuppone l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro sostituirà le monete nazionali ed in base ai quali l'euro sarà diviso in unità monetarie nazionali; che i tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98;

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (4), ogni riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; che l'articolo 109 L, paragrafo 4, seconda frase, stabilisce che l'adozione dei tassi di conversione non deve di per sé modificare il valore esterno dell'ecu; che ciò viene garantito adottando, come tassi di conversione, i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all'ecu determinati dalla Commissione il 31 dicembre 1998, in base alla procedura consueta per il calcolo dei tassi ufficiali giornalieri relativi all'ecu;

considerando che i ministri degli Stati membri che adottano l'euro come loro moneta unica, i governatori delle banche centrali degli stessi Stati membri, la Commissione e l'Istituto monetario europeo/la Banca centrale europea hanno emesso, il 3 maggio 1998 (5) ed il 26 settembre 1998, due comunicati sulla determinazione e sull'adozione dei tassi di conversione fissati irrevocabilmente per l'euro;

considerando che il regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che, per garantire un alto grado di precisione, tali tassi saranno formati da sei cifre significative e non verranno definiti tassi inversi o bilaterali tra le monete degli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I tassi di conversione fissati irrevocabilmente tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro sono i seguenti:

1 euro=40,3399franchi belgi
=1,95583lev bulgari
=1,95583marchi tedeschi
=15,6466corone estoni
=340,750dracme greche
=166,386pesete spagnole
=6,55957franchi francesi
=7,53450kune croate
=0,787564sterline irlandesi
=1936,27lire italiane
=0,585274lire sterline cipriote
=0,702804lats lettoni
=3,45280litas lituani
=40,3399franchi lussemburghesi
=0,429300lire maltesi
=2,20371fiorini olandesi
=13,7603scellini austriaci
=200,482escudi portoghesi
=239,640tolar sloveni
=30,1260corone slovacche
=5,94573marchi finlandesi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente R. EDLINGER