REGOLAMENTO (CE) N. 40/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999 che modifica i regolamenti (CE) n. 1666/98 e (CE) n. 1641/98 relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di orzo e di segala detenuti dall'organismo d'intervento austriaco
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione2, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 1666/98 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/19996, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 100 760 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
considerando che il regolamento (CE) n. 1641/98 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/988, ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 26 334 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
considerando che l'Austria non ha alcun porto marittimo; che il porto sloveno di Koper è stato incluso come luogo di uscita; che occorrere pertanto tener conto delle spese complessive di trasporto tra il silo d'intervento ed il luogo di uscita, incluse le spese di trasporto sul territorio sloveno;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/9610, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che l'articolo 2 di detto regolamento impone agli organismi di controllo di sorvegliare i prodotti d'intervento; che a tal fine le autorità austriache responsabili sono tenute ad effettuare tutti i controlli necessari all'identificazione dei cereali d'intervento fino al luogo di uscita; che è dunque necessario, nel caso di un'esportazione attraverso il porto di Koper, svincolare la cauzione di gara di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1641/98 unicamente su presentazione da parte dell'operatore delle prove di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione11, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/9812, o della prova che i cereali d'intervento sono stati caricati su una nave idonea alla navigazione marittima e che tale nave è salpata dal porto sloveno di Koper;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I regolamenti (CE) n. 1666/98 e (CE) n. 1641/98 sono modificati come segue: All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita sono rimborsate all'esportatore aggiudicatario sulla base delle fatture ed entro il limite dei massimali indicati nel bando di gara.
Nel caso di un'esportazione attraverso il porto di Koper, le spese di trasporto tra il luogo di ammasso e il porto sono rimborsate a condizione che l'aggiudicatario provi l'avvenuto carico dei cereali d'intervento su una nave idonea alla navigazione marittima.»
Art. 2
L'articolo 8, paragrafo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1641/98 è completato dal testo seguente:
«Nel caso di un'esportazione attraverso il porto sloveno di Koper, l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova relativa all'avvenuto carico su una nave idonea alla navigazione marittima che è salpata dal porto di Koper.»
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (4) Vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.