REGOLAMENTO (CE) N. 464/1999 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli1, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/972, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,
considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito, al titolo I, un regime di aiuto alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/984, ha stabilito le disposizioni generali applicabili a tale regime; che occorre stabilire alcune modalità specifiche per le prugne secche, ferme restando le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97;
considerando che la qualità dei frutti è variabile; che il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione dovrebbero essere fissati per una categoria specifica, che gli importi applicabili per le altre categorie dovrebbero essere derivati da questa categoria e che nel definire tali categorie si dovrebbe tener conto, per quanto concerne la derivazione, delle caratteristiche delle varie categorie;
considerando che le esigenze di qualità minima stabilite dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 servono ad evitare la fabbricazione dei prodotti per i quali non vi è alcuna domanda o di prodotti che provocherebbero una distorsione del mercato e che le suddette esigenze debbono basarsi su procedimenti tradizionali e leali di fabbricazione; che per garantire il rispetto di queste disposizioni, occorre definire le caratteristiche minime cui debbono soddisfare, da un lato, le prugne essiccate acquistate dal trasformatore e, dall'altro, le prugne secche che beneficiano dell'aiuto;
considerando che le disposizioni del presente regolamento riprendono, adeguandole all'evoluzione della legislazione e dei dati tecnici ed economici ed in base all'esperienza acquisita, le disposizioni specifiche per le prugne secche previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/986 e dal regolamento (CEE) n. 2022/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, che stabilisce requisiti qualitativi minimi per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione7; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2022/85, nonché l'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1709/84;
considerando che qualora il prodotto venga trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato occorre prevedere che le autorità dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato forniscano allo Stato membro che eroga l'aiuto la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo;
considerando che il prezzo minimo e l'aiuto sono fissati per i prodotti disidratati ad un certo stadio del tradizionale processo di trasformazione industriale; che occorre, da un lato, garantire che le prugne secche beneficiarie dell'aiuto vengano effettivamente trasformate in prodotti da destinare al consumo umano e, dall'altro, vista la recente creazione di prugne semisecche ed il loro interesse economico, non escludere dal beneficio dell'aiuto, questi prodotti che non passano per la suddetta fase di disidratazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «prugne d'Ente»: le prugne fresche, fisiologicamente mature, della varietà «prugne d'Ente», specie Prunus domestica L.;
b) «prugne essiccate»: prodotti ottenuti, per disidratazione, da prugne d'Ente;
c) «prugne secche»: prugne ottenute dalle prugne essiccate, con un tenore di umidità massimo del 23 %;
d) «prugne semisecche»: prugne ottenute dalle prugne d'Ente mediante un processo di disidratazione fino ad un tenore di umidità compreso tra 30 e 35 % e che non hanno subito alcun processo di reidratazione.
e) «partita»: il numero di imballaggi presentati contemporaneamente da uno stesso produttore o da un'organizzazione riconosciuta di produttori per essere presi in consegna dal trasformatore.
Art. 2
Per avere diritto al pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 2201/96, le prugne secche debbono soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato I, parte B, ed essere ottenute a partire da prugne essiccate rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato I, parte A, e per le quali è stato pagato interamente il prezzo minimo sulla base dei quantitativi consegnati senza rifiuti.
Art. 3
1.
Il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche è fissato per 100 kg netti di prodotto avente un tenore massimo di umidità del 23 % e un calibro di 66 frutti per 500 g.
Per le altre categorie di calibro il prezzo minimo e l'aiuto sono moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato II.
2. Per l'applicazione del prezzo minimo e dell'aiuto alla produzione alle prugne semisecche, si calcolano il calibro e il peso equivalenti delle prugne essiccate e delle prugne secche moltiplicando il calibro di queste prugne per 1,18461 e il peso per 0,84416.
Art. 4
Se la trasformazione si effettua fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo è stato versato al produttore.
Art. 5
1. Per le prugne essiccate il controllo dei requisiti qualitativi è effettuato sulla base di campioni prelevati da una partita dal trasformatore, prima della calibratura e d'accordo con il produttore. I campioni sono esaminati in contraddittorio dal trasformatore e dal produttore e i risultati degli esami vengono registrati.
2. Per le prugne secche durante il periodo di trasformazione il trasformatore verifica, mediante campionamento e su ciascuna partita, che i prodotti soddisfino le condizioni richieste per beneficiare dell'aiuto. I risultati delle verifiche sono registrati. Il peso netto di ciascun campione da esaminare è perlomeno di un chilogrammo.
Art. 6
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare mediante il controllo della contabilità di magazzino, per assicurare la coerenza fra i volumi globali commercializzati o conservati in magazzino dai singoli trasformatori da un lato e i volumi che hanno beneficiato dell'aiuto dall'altro.
Art. 7
L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1709/84 e il regolamento (CEE) n. 2022/85 sono abrogati.
Art. 8
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla campagna 1999/2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione