Regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione del 25 marzo 1999 che concerne l'autorizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) 45/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,
considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;
considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato, con risultati positivi, un nuovo additivo appartenente al gruppo "Oligoelementi", in particolare all'elemento "Rame-Cu"; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo additivo;
considerando che può essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito negli alimenti per animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto di origine animale, se può esserne controllata la presenza negli alimenti per animali e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che le sostanze in questione producano effetti positivi sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando incorporati in tali alimenti;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La sostanza "Solfato di rame-lisina", appartenente al gruppo degli "Oligoelementi", elemento E4 "Rame-Cu", può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1999. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione [1] GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. [2] GU L 6 del 12. 1. 1999, pag. 3. --------------------------------------------------