REGOLAMENTO (CE) N. 703/1999 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1999 che deroga al regolamento (CE) n. 956/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, riguardo alle misure specifiche nel settore degli asparagi trasformati
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/972, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando che le modalità d'applicazione dell'aiuto per ettaro per gli asparagi destinati alla trasformazione, di cui al paragrafo 3 dell'articolo citato sono fissati al capitolo II del regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione3, modificato dal regolamento (CE) n. 1563/984;
considerando che a motivo delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli registrate in talune regioni spagnole, nel 1998 non è stato possibile conseguire la resa minima prescritta alla lettera b) dell'articolo 10, capo II del regolamento (CE) n. 956/97 su talune superfici specializzate le quali non hanno pertanto potuto beneficiare del pagamento dell'aiuto a titolo del 1998;
considerando che, per garantire il conseguimento degli obiettivi del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/96 e in seguito alla richiesta dello Stato membro interessato, occorre prevedere una serie di deroghe alla resa minima e alla data limite per il pagamento dell'aiuto fissati dal regolamento (CE) n. 956/97, applicabili con effetto retroattivo per il pagamento dell'aiuto a titolo del 1998;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In deroga al regolamento (CE) n. 956/97, articolo 12, terzo comma, i pagamenti dell'aiuto a titolo del 1998 sono effettuati anteriormente al 30 aprile 1999.
2. In deroga all'articolo 10, lettera b), del regolamento (CE) n. 956/97, la resa minima prescritta per il raccolto 1998 è di 1625 chilogrammi per ettaro.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 30 settembre 1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione