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REGOLAMENTO (CE) N. 728/1999 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1999 che dispone, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, un termine di comunicazione per i pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/982, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera, in mancanza di un sistema di porti designati da quest'ultimo Stato membro, deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno quattro ore di anticipo, il(i) luogo(luoghi) di sbarco e l'ora di arrivo prevista, nonché i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare;

considerando che il paragrafo 3 dello stesso articolo 7 autorizza la Commissione a disporre un altro termine per la suddetta comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco;

considerando che la distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco giustifica un termine più breve per la comunicazione da parte dei pescherecci che esercitano attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat e che intendono sbarcare le loro catture nei porti di taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il termine per la comunicazione da parte del capitano di un peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat e che intende utilizzare i luoghi di sbarco della Danimarca, della Germania, della Svezia o della Finlandia è di almeno due ore.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione