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REGOLAMENTO (CE) N. 819/1999 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1999 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione [1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. [2] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99. --------------------------------------------------