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REGOLAMENTO (CE) N. 936/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1999 che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione2, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, in appresso denominata "nomenclatura combinata", per rispondere nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune e a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto "sistema armonizzato";

che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, a causa dei cambiamenti intervenuti nelle descrizioni dei prodotti, dei loro codici e dello loro note legali ripresi nella nomenclatura del sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata, alcuni regolamenti di classificazione dovrebbero essere abrogati qualora non siano più pertinenti o validi;

considerando che, alcuni regolamenti, pur essendo pertinenti, riprendono nel loro testo codici e note legali non più validi; che, pertanto, detti regolamenti dovranno essere aggiornati al fine di adeguarli ai codici e alle note legali in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Per quanto riguarda i regolamenti elencati nella colonna 2 dell'allegato A, con riferimento alle merci specificate nella colonna 3 e 4, i codici e le note legali della nomenclatura combinata elencati nella colonna 5 sono sostituiti dai codici e le note legali della nomenclatura combinata della colonna 6.

Art. 2

Sono abrogati i regolamenti elencati nell'allegato B.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1999. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione