REGOLAMENTO (CE) N. 1420/1999 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999 recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio4, sono escluse dall'ambito di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati all'allegato II, fatto salvo quanto disposto tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3;
considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 259/93, la Commissione ha notificato a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, l'elenco di rifiuti riportato nell'allegato II di detto regolamento ed ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o ha chiesto che i paesi in questione precisino se tali rifiuti devono essere soggetti alle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento (CEE) n. 259/93 ovvero alla procedura di cui all'articolo 15 del medesimo;
considerando che taluni paesi hanno fatto presente che tali rifiuti dovrebbero essere soggetti all'una o all'altra procedura di controllo e che la Commissione, in data 20 luglio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3 di detto regolamento, ha adottato la decisione 94/575/CE5 al fine di determinare le opportune procedure di controllo;
considerando che il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 259/93 dispone che, qualora tale conferma non sia pervenuta, la Commissione deve presentare appropriate proposte al Consiglio, che è pertanto necessario introdurre, a livello comunitario, una disciplina degli scambi di tali rifiuti prodotti all'interno della Comunità, stabilendo le opportune regole e procedure comuni in materia di esportazione;
considerando che occorre rispettare la volontà dei paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II di detto regolamento, e che pertanto quei tipi di rifiuti non possono essere esportati in tali paesi;
considerando che, per quanto concerne i paesi che non hanno inviato risposta, non si può ritenere che il silenzio equivalga al silenzio e che è pertanto opportuno adottare un quadro regolamentare analogo, al fine di consentire loro di valutare le spedizioni in questione caso per caso;
considerando che, per quanto concerne i paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II o che non hanno inviato risposta, vi è la possibilità che cambino parere o che rispondano in futuro; che deve pertanto esistere un meccanismo, nel quadro di una procedura di comitatologia, che consenta di modificare il presente regolamento;
considerando che, quanto prima, e comunque entro il 1o luglio 1998, la Commissione riesaminerà e modificherà l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, tenendo pienamente conto di quei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi6, e di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della convenzione di Basilea e che adatterà di conseguenza il regolamento (CEE) n. 259/93;
considerando che la Commissione dovrebbe fornire regolari informazioni sulle modifiche degli allegati A e B ai paesi coperti dal presente regolamento;
considerando che, per quanto riguarda le spedizioni verso paesi ACP, l'articolo 39 della quarta convenzione ACP-CE vieta l'esportazione di tutti i rifiuti riportati negli allegati I e II della convenzione di Basilea; che alcuni dei rifiuti inclusi in tali liste sono ripresi dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93, e che pertanto, al fine di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità, devono essere proibite le spedizioni di tali rifiuti verso paesi ACP;
considerando che va precisato che i rifiuti in questione sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
considerando che le intese previste nel presente regolamento dovrebbero essere sottoposte a un riesame periodico da parte della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È vietata l'esportazione dei rifiuti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 e menzionati nell'allegato A del presente regolamento verso i paesi indicati in detto allegato A.
Art. 2
La procedura di controllo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni nei paesi indicati all'allegato B del presente regolamento limitatamente alle categorie di rifiuti destinate al solo recupero, che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.
Art. 3
1. Su richiesta del paese di destinazione è modificata, a norma del presente articolo, la procedura di controllo applicabile a detto paese in forza del presente regolamento.
2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti7, e in cooperazione con il paese in questione, quale delle procedure di controllo si applichi:
i) la procedura applicabile ai rifiuti elencati negli allegati III o IV del regolamento (CE) n. 259/93, oppure
ii) la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93, oppure
iii) nessuna delle procedure di cui ai punti i) e ii).
3. La Commissione informa gli Stati membri del cambiamento di posizione di un paese di destinazione entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di tale paese e trasmette la sua proposta di decisione al comitato istituito a norma di detto articolo 18 della direttiva 75/442/CEE al più presto ed entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
4. Inoltre, qualora si verifichino nuove circostanze eccezionali come ad esempio uno stato di guerra, una catastrofe naturale o un embargo commerciale deciso dalle Nazioni Unite, che potrebbero avere ripercussioni sulla procedura di controllo applicabile in forza del presente regolamento, tale procedura di controllo può essere modificata. La Commissione può decidere, se opportuno previa consultazione del paese di destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, quale delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applichi.
5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, procede regolarmente ad un riesame degli allegati A e B del presente regolamento, al fine di allinearli alle modifiche apportate agli allegati del regolamento (CEE) n. 259/93.
Art. 4
Le procedure di controllo previste nel presente regolamento sono oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro nove mesi a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sulla base dell'esperienza acquisita. In base alle conclusioni del riesame e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, la Commissione può presentare nuove proposte al Consiglio.
Art. 5
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, procede quanto prima possibile al riesame e alla modifica del presente regolamento al fine di allinearlo al regolamento (CEE) n. 259/93.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente W. MÜLLER (2) Parere espresso il 29 aprile 1998 (GU C 169 del 16.6.1999). (3) Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 250 del 28.5.1999).