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REGOLAMENTO (CE) N. 1110/1999 DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1999 che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità e vari paesi hanno discusso il regime di franchigia doganale applicato ai prodotti farmaceutici;

considerando che i partecipanti a tali discussioni hanno deciso che, oltre ai prodotti di cui al capitolo 30 del Sistema armonizzato (SA) e a quelli di cui ai codici SA 2936, 2937, 2939 e 2941, è opportuno applicare il regime di franchigia a un certo numero di principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché a taluni sali, eteri e idrati di detti prodotti, nonché a talune sostanze utilizzate per la produzione e la lavorazione di prodotti farmaceutici finiti;

considerando che il risultato delle riunioni, di cui si dà atto nel relativo verbale, è stato incorporato nei calendari relativi alle tariffe, allegati al protocollo di Marrakesh dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

considerando che i partecipanti hanno inoltre deciso che i rappresentanti dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che hanno sottoscritto il verbale, si sarebbero riuniti di norma almeno una volta ogni tre anni nell'ambito del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC, per esaminare l'elenco dei prodotti e per concordare l'estensione a nuovi prodotti farmaceutici del regime di franchigia;

considerando che, in occasione della seconda revisione, si è concluso di estendere il regime di franchigia a ulteriori prodotti DCI e a sostanze utilizzate per la produzione e la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti e di ampliare l'elenco di determinati prefissi e suffissi relativi ai sali e agli eteri dei prodotti DCI,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

A decorrere dal 1o luglio 1999 la Comunità accorda un regime di franchigia doganale ai prodotti DCI di cui all'allegato I nonché ai sali, agli eteri e agli idrati di tali prodotti.

Art. 2

A decorrere dal 1o luglio 1999 la Comunità accorda un regime di franchigia doganale alle sostanze utilizzate per la produzione e la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti di cui all'allegato II.

Art. 3

A decorrere dal 1o luglio 1999 i prefissi e i suffissi specificati dei prodotti recanti DCI che possono godere di un regime di franchigia comprendono le voci di cui all'allegato III.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999. Per il Consiglio Il presidente H. EICHEL