REGOLAMENTO (CE) N. 1084/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1999 che stabilisce l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia1, in particolare l'articolo 6,
considerando che occorre stabilire un elenco delle autorità competenti che possono autorizzare la vendita, la fornitura o l'esportazione di petrolio e di prodotti petroliferi ai fini e alle condizioni stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio e alle quali vanno trasmesse le notifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio è stabilito come indicato in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente