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REGOLAMENTO (CE) N. 1228/1999 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1999 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese1, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/982, in particolare l'articolo 12, punti ii), v) e vii),

considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, istituisce un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nel settore delle assicurazioni nella Comunità;

considerando che occorre precisare la cadenza dell'elaborazione delle statistiche pluriennali dei servizi di assicurazione; che è necessario specificare il primo anno di riferimento per l'elaborazione dei risultati di cui all'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 57/98; che è necessario definire la ripartizione dei risultati per l'elaborazione delle statistiche dei servizi di assicurazione;

considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La cadenza dell'elaborazione delle caratteristiche pluriennali, le ripartizioni dei risultati e il primo anno di riferimento per l'elaborazione dei risultati di cui agli articoli 4, 8 e 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono specificati nelle serie di dati figuranti in allegato al presente regolamento.

Art. 2

1. Gli Stati membri elaborano tali serie, per i dati relativi all'anno di riferimento 1999 e agli anni successivi, per le caratteristiche dell'elenco A specificate al punto 3 della sezione 4 dell'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 e, per i dati relativi all'anno di riferimento 2003 e agli anni successivi, per le caratteristiche dell'elenco B specificate al punto 4 della sezione 4 dell'allegato 5 di detto regolamento.

2. Gli Stati membri elaborano altresì tali serie per le caratteristiche dell'elenco A per gli anni di riferimento 1996, 1997 e 1998, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti, e per le caratteristiche dell'elenco B per gli anni riferimento 2000, 2001 e 2002, ove ciò sia conforme alle prassi nazionali esistenti.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999. Per la Commissione Yves-Thibault de SILGUY Membro della Commissione