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REGOLAMENTO (CE) N. 1245/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1999 riguardante l'autorizzazione di nuovi additivi negli alimenti per animali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione2, in particolare gli articoli 3 e 9 undecies,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenendo conto dei progressi delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che un nuovo additivo, denominato "Natrolite-fonolite", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è stato ampiamente sperimentato in alcuni Stati membri; che dagli studi effettuati risulta che questo nuovo additivo può essere autorizzato;

considerando che un altro nuovo additivo, denominato "Clinoptilolite di origine vulcanica", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è stato sperimentato con successo in alcuni Stati membri; che questo nuovo additivo dovrebbe essere autorizzato a titolo provvisorio;

considerando che può essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito negli alimenti per animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto di origine animale, se può esserne controllata la presenza negli alimenti per animali e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che le sostanze in questione producono effetti positivi sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando incorporati in tali alimenti;

considerando che l'autorizzazione provvisoria della "Natrolite-fonolite" è già scaduta il 21 aprile 1999; che pertanto, per fini di continuità giuridica, è necessario prevedere la retroattività del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La "Natrolite-fonolite", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quale additivo E 566 nell'alimentazione degli animali, alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

La "Clinoptilolite di origine vulcanica", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quale additivo n. 3 nell'alimentazione degli animali, alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione