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REGOLAMENTO (CE) N. 1726/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1999 recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro1, in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 530/1999, sono necessarie disposizioni di attuazione per quanto riguarda la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Definizione e scomposizione delle informazioni

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 530/1999, gli Stati membri forniscono informazioni sulle variabili di cui all'allegato I del presente regolamento.

A questo fine, le definizioni delle variabili figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2 Formato tecnico per la trasmissione dei risultati

Il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2 bis Disposizioni transitorie in merito all’applicazione della NACE Rev. 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati dell’indagine sul costo del lavoro con riferimento all’anno civile 2008 secondo sia la NACE Rev. 2 sia la NACE Rev. 1.1; quest’ultima è obbligatoria soltanto per la tabella A e unicamente a livello di sezione della NACE Rev. 1.1.

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999. Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione