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REGOLAMENTO (CE) N. 1972/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il riesame delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della succitata direttiva deve essere organizzato dalla Commissione nell'ambito di un programma coordinato di collaborazione, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/974, nel quale gli Stati membri svolgono compiti specifici per contribuire alla valutazione scientifica e tecnica su cui sono basate le decisioni adottate a livello comunitario;

considerando che le parti interessate debbono poter accedere il più rapidamente possibile ad informazioni aggiornate sulle prove e sugli studi per i quali sono state presentate richieste di protezione dei dati, nonché sulle prove e sugli studi per i quali sono state presentate richieste di protezione dei dati, nonché sulle prove e sugli studi eventualmente necessari in una fase successiva per completare il processo di valutazione e di decisione sulla sostanza attiva di cui trattasi; che dette informazioni devono essere messe a disposizione dallo Stato membro relatore;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3600/92 al fine di consentire a tutte le parti interessate di accedere a tali informazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase del secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3600/92 è modificato come segue: "Lo Stato membro relatore trasmette, su espressa richiesta, o tiene a disposizione a fini di consultazione da parte degli interessati, le seguenti informazioni;

— le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), fatta eccezione per gli elementi considerati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva

— la denominazione della sostanza attiva

— il contenuto di sostanza attiva pura nel prodotto fabbricato

— l'elenco dei dati richiesti, da esaminare ai fini dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, quale figura nel rapporto del relatore e quale risulta una volta completato dopo la consultazione da parte della Commissione degli esperti di cui al comma seguente."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione