REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 376/2000 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2000 che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/19992, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,
vista la proposta della Commissione,
Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1o luglio 1999, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri.
I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1o luglio 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori.
Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1o luglio 1999.
Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Con effetto dal 1o luglio 1999, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.
Art. 2
A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1o gennaio 2000.
Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.
Per il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 1999, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.
Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000. Per il Consiglio Il Presidente L. CAPOULAS SANTOS