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Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio del 10 aprile 2000 relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Repubblica di Turchia per l'adesione all'Unione europea.

Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione intitolata "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione" al fine di preparare la Turchia all'adesione.

Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ritenuto questa comunicazione una buona base per sviluppare e far progredire le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.

La Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo di Cardiff a presentare le proposte necessarie alla concreta attuazione della strategia europea.

Il Consiglio europeo di Cardiff ha ricordato che la strategia europea ha bisogno di un sostegno finanziario.

Le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 fanno riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia.

L'Unione doganale CE/Turchia è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 e la Turchia prosegue l'attuazione di riforme economiche.

Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati.

Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

La Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e che estenda la partecipazione della società civile all'evoluzione di tale processo.

Ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea il Parlamento europeo ha adottato le seguenti risoluzioni: il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia3, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale4, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione"5, e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia.

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione6 nell'ambito della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.

Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La Comunità contribuisce agli sforzi della Turchia per prepararsi all'adesione ravvicinandola all'Unione europea in tutti i settori connessi al potenziamento dell'unione doganale.

Art. 2

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2000-2004 è pari a 15 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Art. 3

1. Possono beneficiare dei progetti e delle azioni di cooperazione non soltanto lo Stato turco e le regioni, ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate.

3. La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 ("Comitato MED"), nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia.

Art. 4

I progetti e le azioni di cooperazione possono fruire di un finanziamento, in particolare nei seguenti settori:

  1. a) allineamento della legislazione turca alla legislazione comunitaria e sostegno allo sviluppo istituzionale connesso;

  2. b) accesso al mercato interno, in particolare attraverso la creazione degli strumenti necessari nel settore della certificazione e della qualità;

  3. c) sostegno alla liberalizzazione dei movimenti di capitali tra la Comunità e la Turchia;

  4. d) cooperazione per potenziare l'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia, in particolare attraverso l'integrazione di questo paese nel sistema paneuropeo delle norme sull'origine e il sostegno della sua partecipazione alle convenzioni sul transito e sul documento amministrativo unico;

  5. e) sostegno all'adattamento della politica agraria turca affinché siano adottate le misure della PAC necessarie all'istituzione della libera circolazione dei prodotti agricoli;

  6. f) cooperazione nei settori veterinario e fitosanitario;

  7. g) partecipazione a taluni programmi e a talune agenzie comunitarie, in particolare in materia di ambiente, ricerca, istruzione, formazione e gioventù;

  8. h) cooperazione nei settori della politica della concorrenza, dei consumatori, delle nuove tecnologie e della società informatizzata;

  9. i) cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

  10. j) qualsiasi forma di cooperazione diretta a difendere e a promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, dei diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze.

Art. 5

1. Il sostegno finanziario a norma del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

3. Il finanziamento comunitario può coprire, in particolare, sia le spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia le spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto del fatto che il progetto deve prevedere il trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari.

4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura.

5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

6. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti in base al presente regolamento.

7. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori interessati.

Art. 6

1. La Commissione valuta, approva e gestisce le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8.

2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si tiene conto dei seguenti elementi:

  1. a) efficacia e sostenibilità delle operazioni;

  2. b) aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi e all'ambiente;

  3. c) salvaguardia e tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile;

  4. d) sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto;

  5. e) esperienza acquisita in operazioni analoghe.

3.

Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento in base al presente regolamento superi il valore di 2 milioni di EUR per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

La Commissione informa brevemente il comitato MED sulle decisioni di finanziamento che intende adottare riguardo ai progetti e ai programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di EUR. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'assegnazione di aiuti alle piccole organizzazioni non governative senza fini di lucro.

4.

Nel caso in cui il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento la Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato MED, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni.

Nel caso in cui l'impiego supplementare di cui al primo comma sia inferiore a 4 milioni di EUR, il comitato MED è informato della decisione adottata dalla Commissione. Nel caso in cui tale impegno supplementare sia superiore a 4 milioni di EUR, ma inferiore al 20 % dell'impegno iniziale, è richiesto il parere del comitato.

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, diritti e oneri non siano a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia.

Art. 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato MED, si procede a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente.

Il Parlamento europeo è informato delle proposte e del risultato delle discussioni.

Art. 9

Nel corso del primo trimestre dell'anno, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti:

  1. a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente,

  2. b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e lo stato di avanzamento delle azioni incluse in tale piano,

  3. c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente,

  4. d) una sintesi delle valutazioni effettuate, se del caso, in relazione ad azioni specifiche,

  5. e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti.

Art. 10

La Commissione procede periodicamente a valutazioni delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi di tali azioni sono stati raggiunti e di fornire linee direttrici per aumentare l'efficacia delle azioni future.

La Commissione sottopone al comitato MED una sintesi delle valutazioni effettuate, che esso potrebbe esaminare.

I rapporti di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Art. 11

Entro il 30 giugno 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.