Regolamento (CE) n. 1209/2000 della Commissione dell'8 giugno 2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41,
viste le disposizioni del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento da comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato1,
Spetta alla Commissione, nella misura necessaria all'adempimento della missione che le compete ai sensi del capo IV del trattato, definire le procedure per adempiere all'obbligo imposto a persone e imprese dall'articolo 41 di comunicare i progetti di investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
I progetti di investimento relativi ai nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999 sono comunicati alla Commissione mediante il formulario di cui all'allegato del presente regolamento.
Il formulario può essere inviato in formato cartaceo o elettronico.
2. La Commissione informa immediatamente le persone o le imprese interessate del ricevimento della comunicazione.
Art. 2
L'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti di investimento di cui all'articolo 41 del trattato incombe alle persone e imprese impegnate nelle attività industriali e numerate nell'allegato II del trattato per tutti gli impianti già insediati o che saranno insediati nella Comunità (nei casi opportuni, la liberazione dall'obbligo può esser effettuata dalla direzione locale nel caso di imprese aventi la loro sede al di fuori della Comunità).
Art. 3
Qualora l'informazione da notificare ai sensi dell'articolo 41 del trattato sia già stata fornita nel contesto della presentazione dei dati generali ai sensi dell'articolo 37 del trattato, la notifica può limitarsi ad un rinvio a tale presentazione precedente aggiungendo tutte le altre informazioni da notificare in funzione del contenuto del formulario allegato al presente regolamento.
Art. 3 bis
1. La Commissione esamina la comunicazione non appena questa le è pervenuta. Essa espone il proprio punto di vista in una raccomandazione.
2. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato non solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa ne dà atto ed espone il proprio punto di vista sotto forma di una raccomandazione trasmessa alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.
3. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa avvia un procedimento dettagliato di esame per discutere in modo approfondito tutti gli aspetti del progetto di investimento connessi agli obiettivi di detto trattato.
4. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 e l'avvio del procedimento dettagliato di esame di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati entro due mesi. Il periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La comunicazione si considera completa se entro due mesi dal suo ricevimento, o dal ricevimento di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.
5. Se la Commissione non ha formulato la raccomandazione di cui al paragrafo 2, entro il termine di cui al paragrafo 4, il progetto di investimento è ritenuto conforme agli obiettivi ed alle disposizioni del trattato Euratom.
Art. 3 ter
1. Qualora la Commissione ritenga che le informazioni fornite dalla persona o dall'impresa interessata in relazione ad un progetto di investimento comunicatole siano incomplete, richiede tutte le informazioni necessarie. Se la persona o l'impresa interessata risponde a tale richiesta, la Commissione la informa del ricevimento della risposta.
2. Se la persona o l'impresa interessata non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito, fissando un congruo termine supplementare entro il quale esse devono essere fornite.
Art. 3 quater
1. All'avvio del procedimento dettagliato di esame la Commissione riassume le questioni rilevanti in fatto e in diritto e include una sua valutazione preliminare sul progetto di investimento in relazione alle disposizioni e agli obiettivi del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La Commissione invita le persone o le imprese interessate a formulare le loro osservazioni e a discutere ulteriormente con essa entro un termine stabilito, di norma non superiore a due mesi.
2. Si raccomanda alle persone e alle imprese interessate di non attuare il progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato una raccomandazione sul relativo progetto o sia giustificato ritenere che esso sia conforme agli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5.
Art. 3 quinquies
1. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata, il progetto di investimento sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.
2. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata il progetto di investimento non sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, essa ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.
3. I punti di vista a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottati non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3. Per quanto possibile, la Commissione si adopera a formulare una raccomandazione entro sei mesi dall'avvio della procedura dettagliata di esame.
4. Decorso il periodo di cui al paragrafo 3 e se la persona o l'impresa interessata ne fa richiesta, la Commissione entro due mesi adotta una raccomandazione in base alle informazioni in suo possesso.
Art. 3 sexies
Adottata la raccomandazione sul progetto di investimento, la Commissione controlla e, se necessario, discute con le persone o le imprese interessate le misure concrete adottate o che esse intendono adottare in conformità alla raccomandazione della Commissione.
Art. 3 septies
La Commissione può revocare una raccomandazione adottata a norma degli articoli 3 bis e 3 ter, se le informazioni costituenti il fattore determinante dell'adozione della raccomandazione erano inesatte, dopo aver dato alle persone o alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni.
Prima di revocare una raccomandazione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia la procedura dettagliata di esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3.
Art. 4
Qualsiasi cambiamento effettuato nel corso della realizzazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento deve essere oggetto di un'altra comunicazione alle stesse condizioni.
Art. 4 bis
La Commissione trasmette alle persone o alle imprese che hanno comunicato un progetto di investimento eventuali commenti o osservazioni di terzi sui progetti, tali da influenzare la raccomandazione che sarà adottata.