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Regolamento (CE) n. 1474/2000 della Commissione del 10 luglio 2000 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1o luglio 2000, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/982, in particolare l'articolo 7,

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 20 novembre 1995, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato il 18 dicembre 19953 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1996. Questo accordo prevede nei limiti di contingenti alcune riduzioni dell'elemento agricolo per taluni prodotti agricoli trasformati.

Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/20005, ha aperto i contingenti entro i cui limiti taluni prodotti agricoli trasformati originari di Israele beneficiano di una riduzione degli elementi agricoli. Si devono fissare elementi agricoli e dazi addizionali ridotti.

Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione6, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/977, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Dal 1o luglio 2000, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2000. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione