Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine5, prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il medesimo articolo prevede inoltre che, in base a una proposta della Commissione, anteriormente a tale data siano stabilite le regole generali di un sistema obbligatorio.
Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine6 prevede che tali regole generali si applichino unicamente a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di 8 mesi, e cioè dal 1o gennaio al 31 agosto 2000.
Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 820/97 e sostituirlo con il presente regolamento.
Come conseguenza dell'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine causata dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un'influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell'ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto.
A tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazione.
Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.
Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata.
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno7, dispone che gli animali destinati agli scambi intracomunitari debbano essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio, come pure che anteriormente al 1o gennaio 1993 detti sistemi di identificazione e di registrazione debbano essere estesi ai movimenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro.
A norma dell'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE8, l'identificazione e la registrazione dei suddetti animali prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono essere effettuate dopo il controllo di cui sopra, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati.
Ai fini della gestione di alcuni regimi di aiuto comunitari nel settore agricolo, è necessario per alcuni tipi di bestiame identificare i singoli capi. I sistemi di identificazione e di registrazione devono pertanto consentire l'applicazione e il controllo di tali misure di identificazione individuale.
Occorre prevedere uno scambio rapido ed efficace delle informazioni tra gli Stati membri per la corretta applicazione del presente regolamento. Le norme comunitarie pertinenti sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola9 e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica10.
Le regole attuali in materia di identificazione e di registrazione dei bovini sono state fissate dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali11, e dal regolamento (CE) n. 820/97. Come dimostra l'esperienza, l'attuazione di questa direttiva per quanto riguarda i bovini non è stata interamente soddisfacente e deve essere migliorata. Occorre quindi adottare un regolamento specifico per i bovini in modo da rafforzare le disposizioni di detta direttiva.
Per rendere accettabile il sistema perfezionato di identificazione da istituire, è indispensabile non imporre al produttore esigenze eccessive sul piano amministrativo. Devono pertanto essere previsti termini di attuazione praticabili.
Per poter rintracciare gli animali con rapidità e precisione ai fini del controllo dei regimi di aiuto comunitari è opportuno che ogni Stato membro crei una banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina12, che precisa i requisiti sanitari per tale base di dati.
È importante che ogni Stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile.
Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.
Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Le caratteristiche del marchio e del passaporto dovrebbero essere stabilite a livello comunitario. Di norma, dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari.
Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.
Ogni animale dovrebbe conservare i propri marchi auricolari per tutta la vita.
La Commissione sta esaminando la possibilità, sulla base dei lavori svolti dal Centro comune di ricerca, di utilizzare dispositivi elettronici per l'identificazione degli animali.
I detentori di animali, eccettuati i trasportatori, dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nella propria azienda. Le caratteristiche di tale registro dovrebbero essere fissate a livello comunitario. L'autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, al registro suddetto.
Gli Stati membri possono porre a carico dell'insieme della filiera delle carni bovine le spese derivanti dall'applicazione delle suddette misure.
Occorre designare l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione di ciascun titolo del presente regolamento.
Dovrebbe essere introdotto un sistema obbligatorio di etichettatura della carne bovina ed essere reso obbligatorio in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema obbligatorio, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine dovrebbero indicare sull'etichetta informazioni sulle carni bovine e il luogo di macellazione dell'animale o degli animali da cui provengono le carni.
Il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine dovrebbe essere rinforzato a partire dal 1o gennaio 2002. Nel suo ambito, è opportuno che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indichino sull'etichetta anche informazioni relative all'origine di tali carni, in particolare il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati e sono stati ingrassati e macellati.
Altre informazioni oltre a quelle concernenti il luogo in cui l'animale o gli animali da cui provengono le carni sono nati, sono stati ingrassati e macellati possono essere fornite nell'ambito del sistema di etichettatura volontario delle carni bovine.
È opportuno che a decorrere dal 1o gennaio 2002 sia in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine basato sull'origine, fermo restando che le informazioni complete sui movimenti dei bovini nella Comunità sono richieste solo per gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997.
È necessario che il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine si applichi anche ai bovini importati nella Comunità. Occorre tuttavia tener conto del fatto che gli operatori o le organizzazioni dei paesi terzi potrebbero non disporre di tutte le informazioni richieste per l'etichettatura della carne bovina prodotta nella Comunità. È pertanto necessario stabilire il minimo necessario di informazioni che i paesi terzi devono indicare sull'etichetta.
Per gli operatori e le organizzazioni che producono e commercializzano carni bovine macinate, che possono non essere in grado di fornire tutte le informazioni richieste nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, occorre prevedere deroghe tali da garantire che venga comunque fornito un numero minimo di indicazioni.
L'obiettivo dell'etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine.
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari13.
Per tutte le indicazioni diverse da quelle previste dal sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine è altresì necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all'etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all'animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da un'organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l'autorizzazione, all'autorità competente. L'operatore e l'organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l'etichetta reca il nome o il logotipo d'identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l'approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità. Per garantire che i disciplinari di etichettatura possano essere riconosciuti in tutta la Comunità, è necessario prevedere uno scambio d'informazioni tra i vari Stati membri.
Anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine provenienti da paesi terzi possono voler etichettare i propri prodotti conformemente al sistema di etichettatura facoltativo. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che hanno come fine di garantire nella maggior misura del possibile che le misure adottate per l'etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie.
Il passaggio dal regime di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 820/97 a quello di cui al presente regolamento può provocare difficoltà non previste da quest'ultimo. Per far fronte a tale eventualità, è necessario dare facoltà alla Commissione di adottare le necessarie misure transitorie. La Commissione deve inoltre essere autorizzata, quando ciò appaia giustificato, a risolvere problemi pratici specifici.
Per garantire l'affidabilità delle misure previste dal presente regolamento, è necessario obbligare gli Stati membri ad attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali controlli dovrebbero essere effettuati fatti salvi altri controlli che la Commissione può svolgere per analogia con l'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità14.
È opportuno prevedere sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione15,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: