Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio del 22 maggio 2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "convenzione", è stata approvata con la decisione 81/691/CEE3 ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "CCAMLR", e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.
Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.
L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.
Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.
La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.
Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. adottato dalla CCAMLR.
Art. 2 Ambito d'applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302698800, 0303798810, 0303798890, 0304208810 e 0304208890:
a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure
b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.
2.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.
Ai fini del presente paragrafo, con «cattura accessoria di Dissostichus spp.» si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.
3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Dissostichus spp.»: pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni;
b) «documento di cattura»: documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;
c) «Zona CCAMLR»: zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione;
d) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di «sbarco» o «trasbordo» di cui alle lettere e) e f);
e) «sbarco»: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto;
f) «trasbordo»:
il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;
sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e);
g) «esportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale;
h) «riesportazione»: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'«esportazione» ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g);
i) «Stato del porto»: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo;
Capo II. Obblighi dello Stato di bandiera
Art. 4
1. Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture.
2. Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture.
3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.
Art. 5
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di Dissostichus spp. verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.
Art. 6
Gli Stati membri forniscono formulari del documento di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare Dissostichus spp., e solo ad essi.
Art. 7
Gli Stati membri provvedono a che nei formulari del documento di cattura da essi rilasciati figuri un numero di identificazione specifico quale riportato nell'allegato I.
Gli Stati membri riportano inoltre su ciascun formulario del documento di cattura il numero della licenza o del permesso che autorizza la pesca di Dissostichus spp. da essi rilasciato alla nave battente la loro bandiera.
Capo III. Obblighi del comandante
Art. 8
1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.
2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp., segue le procedure seguenti:
a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura;
b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie;
c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica;
d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida. Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 9
Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.
Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.
Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 10
1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura:
a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;
b) in caso di sbarco
fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e
fa firmare detto documento alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.
2.
Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.
I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
3.
Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 11
Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.
Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.