Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento del mercato interno.
Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.
Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.
Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri dell'Unione europea.
Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale4. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove.
Presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
La rapidità della trasmissione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, ferma restando l'osservanza di determinate condizioni quanto all'intellegibilità e all'affidabilità del documento pervenuto. Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nella lingua dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate.
Una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, quest'ultima dovrebbe informarne l'autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a un'esecuzione rapida della richiesta.
Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di una richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.
L'autorità giudiziaria richiesta dovrebbe eseguire la richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.
Le parti e, se del caso, i loro rappresentanti, dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia previsto dalle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, in modo da poter seguire i procedimenti come se le prove fossero state assunte nello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente. Essi dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove al fine di svolgervi un ruolo più attivo. Tuttavia, le condizioni della loro partecipazione dovrebbero essere stabilite dall'autorità giudiziaria richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro.
I delegati dell'autorità giudiziaria richiedente dovrebbero poter assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove, qualora ciò sia compatibile con le leggi dello Stato membro della summenzionata autorità, in modo da poter meglio valutare le prove. Dovrebbero inoltre avere facoltà di chiedere di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove, alle condizioni stabilite dall'autorità richiesta conformemente alla legge del proprio Stato membro, in modo da svolgervi un ruolo più attivo.
Per facilitare l'assunzione delle prove, un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest'ultimo dà il proprio assenso ed alle condizioni stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competenti dello Stato membro richiesto.
Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l'autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste.
Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per il suo ambito d'applicazione contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri. Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove.
Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati5, e la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni6, non si rendono necessarie disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nel presente regolamento.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.
Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, la Commissione ne esamina l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.
Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede
a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, o
b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.
3. Ai sensi del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Art. 2 Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie
1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in seguito denominate "richieste", sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiedente", all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiesta".
2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.
Art. 3 Organo centrale
1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato
a) di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
c) di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste ai sensi dell'articolo 17.
Capo II. Trasmissione ed esecuzione delle richieste
Sezione 1. Trasmissione della richiesta
Art. 4 Forma e contenuto della richiesta
1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:
a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;
b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
— il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;
— le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere esaminate;
— laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;
— la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;
— laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;
f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;
g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.
Art. 5 Lingue
La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che siano compilati i formulari.
Art. 6 Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni
Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano leggibili.
Sezione 2. Ricezione della richiesta
Art. 7 Ricezione della richiesta
1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.
2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura in allegato.
Art. 8 Richieste incomplete
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D.
Art. 9 Completamento della richiesta
1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 4, il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.
Sezione 3. Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta
Art. 10 Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste
1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.
4.
L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza.
L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.
Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.
Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.
Art. 11 Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti
1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.