Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
Adottando il regolamento (CE) n. 1338/2001(3) il Consiglio ha previsto che gli articoli da 1 a 11 di detto regolamento producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.
È tuttavia importante far beneficiare l'euro dello stesso livello di protezione negli Stati membri che non l'hanno adottato ed è opportuno prendere le disposizioni a tal fine necessarie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 44/20094, è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren (2) Parere reso il 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.