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Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II ALLEGATO VII

ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE

  1. 1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), riguarda:

  2. a) per i bovini:

— l'identificazione di tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

— qualora la malattia sia confermata per un animale di sesso femminile, tutti i suoi embrioni, ovuli o progenie, raccolti o nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della malattia,

— tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

— la possibile origine della malattia,

— gli altri animali, embrioni e ovuli presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno della EST o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

— il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno della EST nell'azienda o dall'azienda in questione;

  1. b) per gli ovini e i caprini:

— tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

— nella misura in cui sono reperibili, i genitori, tutti gli embrioni, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

— tutti gli animali della coorte, da definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,

— tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo e terzo trattino,

— la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno della EST o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

— il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia che possano aver trasmesso l'agente patogeno della BSE nell'azienda o dall'azienda in questione.

  1. 2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

a) nel caso di conferma della BSE in un bovino, l'uccisione e la completa distruzione dei bovini e la distruzione degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino. Lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia, ai sensi del primo trattino del punto 1, lettera a), a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda;

b) nel caso di conferma della BSE in un ovino o in un caprino, l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al sesto trattino.»