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Regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e ne modifica gli allegati VII e XI

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione2, in particolare l'articolo 23,

Gli articoli 7, 9 e 15-18, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono norme in materia di alimentazione degli animali e impongono ulteriori restrizioni per i prodotti ricavati dai ruminanti e l'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. Il disposto di tali articoli varia a seconda della classificazione che riguarda la situazione sanitaria in relazione alla BSE degli Stati membri o dei paesi terzi interessati. La classificazione per determinare la situazione di un paese in rapporto alla BSE dev'essere stabilita conformemente ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. Allo stato non sono ancora state adottate decisioni volte a inserire uno Stato membro o un paese terzo in una categoria sulla base delle nuove disposizioni di cui all'articolo 5. Le disposizioni del regolamento diventeranno applicabili nella loro interezza a partire dal 1o luglio 2001, a meno che non siano adottate misure transitorie sulla base dell'articolo 23. In mancanza di decisioni in merito alla classificazione, gli articoli 7, 9 e 15-18, non possono essere applicati, per cui risulta indispensabile adottare misure transitorie.

Misure transitorie per determinate norme basate sulla classificazione, vale a dire quelle relative ai materiali specifici a rischio, sono già introdotte dall'articolo 22, il quale dispone anche che la loro validità si protragga almeno fino al 1o gennaio 2002, e venga a scadere subito dopo la data d'adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità dell'articolo 5, data alla quale anche l'articolo 8, relativo ai materiali specifici a rischio, dovrà essere applicato. A fini di chiarezza, le stesse norme per il passaggio dalle norme transitorie a quelle del regolamento si devono applicare agli altri articoli basati sulla classificazione.

Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile recanti divieti di somministrazione dei mangimi e in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio3 relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali e dalla decisione 2001/9/CE della Commissione4, modificata dalla decisione 2001/165/CE5 concernente certe misure di protezione necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE. La decisione 2000/766/CE sospende, con poche eccezioni, la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali d'allevamento fino al 30 giugno 2001. Il 24 aprile 2001 il Consiglio ha concluso che il periodo d'applicazione della decisione dovrebbe essere prolungato. Essa pertanto va opportunamente modificata in via transitoria. Ogni altra modifica dipenderà da una decisione relativa alla classificazione degli Stati membri, nonché dall'efficacia delle misure di controllo messe in opera dai singoli Stati membri.

Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano l'immissione sul mercato e l'esportazione di bovini vivi e di taluni prodotti di origine bovina in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 92/290/CEE della Commissione, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito6, alla decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE7, alla decisione 98/351/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio8, alla decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio9, alla decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE10, alla decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE11, alla decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE12, nonché alla decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica13. Tali decisioni pertanto rimarranno in vigore durante il periodo di transizione.

Le norme comunitarie relative all'encefalopatia spongiforme trasmissibile che riguardano i materiali specifici a rischio in vigore subito prima dell'attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state introdotte dalla o adottate in base alla decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE14, modificata da ultimo dalla decisione 2001/384/CE15. La decisione è stata modificata per quanto riguarda la colonna vertebrale dei bovini, la carne separata meccanicamente e le importazioni dai paesi terzi, dopo l'adozione da parte del Consiglio, il 12 febbraio 2001, della posizione comune (CE) n. 8/2001 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili16. L'allegato XI di tale regolamento stabilisce norme sui materiali specifici a rischio da applicare durante il periodo transitorio. La sezione A dello stesso allegato deve pertanto essere aggiornata, con l'inserzione delle disposizioni sui materiali specifici a rischio adottate in seguito all'adozione della posizione comune del Consiglio.

Fino a che non saranno state adottate decisioni sulla classificazione per i paesi terzi è opportuno stabilire, a fini precauzionali, l'applicazione delle misure minime di protezione previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 a tutte le importazioni di bovini vivi, embrioni e ovuli da tutti i paesi terzi non considerati liberi da BSE. Inoltre, la rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta la misura più importante a tutela della salute pubblica. È dunque opportuno estendere, in via transitoria, l'elenco dei prodotti di cui è ristretta l'importazione ai sensi della decisione 2000/418/CE, in modo da includere tutti i prodotti contenenti materiale di origine bovina, ovina o caprina cui si applicano certificati sanitari della Comunità. Tuttavia, i paesi terzi che godono di una deroga alla decisione 2000/418/CE devono anche poter beneficiare di una deroga alle misure transitorie. Per rispettare gli obblighi internazionali contratti nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare per quanto riguarda le procedure di notifica, le disposizioni relative alle importazioni non saranno applicate prima del 1o ottobre 2001.

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme dettagliate per i provvedimenti da attuare una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). Tali norme devono essere aggiornate, affinché siano in linea con le disposizioni tecniche dettagliate di eradicazione applicate dagli Stati membri, tenendo conto del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD), del 15 settembre 2000, sull'eliminazione dei bovini per motivi di BSE. Nel suo parere, il CSD conclude che l'abbattimento dell'intera mandria sta già facendo effetto per quanto riguarda l'eliminazione di casi altrimenti non individuati e in termini di prevenzione del ripresentarsi di casi futuri. Tuttavia, praticamente lo stesso effetto potrebbe essere raggiunto abbattendo tutti gli animali nati e/o allevati nella stessa mandria del caso confermato in un periodo di 12 mesi prima e dopo la data di nascita del caso stesso (uccisione della coorte di nascita). Il CSD raccomanda l'uccisione almeno della coorte di nascita ogniqualvolta si manifesti un caso indigeno di BSE, indipendentemente dalla situazione epidemiologica complessiva. È dunque opportuno modificare di conseguenza le norme dettagliate relative all'eradicazione, rendendo opzionale l'uccisione dell'intero branco qualora la situazione locale complessiva lo consenta.

A fini di chiarezza, la decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE17, la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi18, e la decisione 2000/418/CE che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE, devono essere revocate.

Il comitato veterinario permanente non ha emesso alcun parere. La Commissione pertanto ha proposto le misure qui esposte al Consiglio in data 15 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 999/2001. Il Consiglio dovrà reagire entro 3 mesi.

Tuttavia, il Consiglio non ha adottato le misure né si è opposto alla proposta, e ha concluso, il 19 giugno 2001, che non cambierà la propria posizione entro tale periodo.

In tali circostanze, vista l'urgente necessità di attuare le suddette misure, e previa informazione del Parlamento europeo ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio19, fatto salvo l'articolo 8, le misure devono ora essere adottate dalla Commissione senza inopportuni ritardi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Mediante misura transitoria che reca deroga al regolamento (CE) n. 999/2001:

1.

le disposizioni di tale regolamento elencate all'allegato I del presente regolamento non si applicano a uno Stato membro o paese terzo fino all'entrata in vigore della decisione relativa alla situazione di quello Stato membro o paese terzo in ordine alla BSE, adottata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001. L'allegato XI, sezione D, si applica allo Stato membro o paese terzo interessato fino a quella data. Nessuna decisione del genere può entrare in vigore prima del 1o gennaio 2002.

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2.

Art. 2

1. Sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo dell'articolo 4 della decisione 2000/766/CE.

2. Sono abolite le decisioni 94/381/CE, 94/474/CE e 2000/418/CE.

Art. 3

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

1. il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;

2. il testo dell'allegato XI, sezione A, è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;

3. il testo dell'allegato XI è completato dal testo dell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.

Tuttavia, le disposizioni di cui all'allegato XI, sezione A, punto 5, dal quarto al settimo trattino e nono e decimo trattino, e sezione D, punti 2-3 del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal presente regolamento, si applicano a partire dal 1o ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione