Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
La Comunità europea è dal 14 novembre 1997 parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico3, qui di seguito denominata «convenzione ICCAT».
La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
L'ICCAT ha adottato numerose raccomandazioni che stabiliscono obblighi in materia di controlli e di sorveglianza, in particolare per quanto concerne la raccolta e la trasmissione di dati statistici, le ispezioni in porto, la sorveglianza delle navi via satellite, l'osservazione delle navi ed i trasbordi, il controllo di navi di parti non contraenti e di navi prive di nazionalità. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.
Alcuni di questi obblighi sono stati recepiti dal regolamento (CE) n. 1351/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT4 e dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associati per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/985. Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure in un unico regolamento che abroga e sostituisce il precedente regolamento.
Ai fini della ricerca scientifica è opportuno imporre ai comandanti dei pescherecci comunitari il rispetto degli obblighi previsti dal «Manuale operativo per le statistiche ed il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico» edito dall'ICCAT.
La Comunità ha approvato l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano6 in appresso denominata «IOTC». Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza dell'IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IOTC.
L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede la registrazione e lo scambio delle informazioni relative al tonno tropicale. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.
La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata «IATTC». In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo di cooperazione derivante dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall'IATTC.
La Comunità, che ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini7, ha deciso, con la decisione 1999/386/CE8, di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni di controllo previste dall'accordo.
Gli Stati membri dovrebbero intraprendere le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle misure di controllo previste dall'IOTC, dalla IATTC e dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini.
Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca9, si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d'ispezione delle attività di pesca relative agli stock di grandi migratori della specie di cui all'allegato I del presente regolamento e si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità, in appresso denominati «pescherecci comunitari» operanti in una delle zone di cui all'articolo 2.
Art. 2 Zone
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:
a) Zona 1 Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della convenzione ICCAT, quale definita all'articolo I della stessa.
b)
c) Zona 3 Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all'articolo III dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all'interno di una zona di competenza di un'organizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;
b) «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio su un'altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;
c) «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali pesci da un peschereccio in un porto o a terra;
d) «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione delle disposizioni del presente regolamento o di qualsiasi altro regolamento che recepisce una raccomandazione adottata da un'organizzazione regionale per una delle zone di cui all'articolo 2;
e) «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività di pesca in una delle zone di cui all'articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte contraente della pertinente organizzazione regionale;
f) «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità.
g)
h)
i)
j)