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Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC(1),

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.

Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.

A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio4 e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.

  2. 2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.

  3. 3) Per «congelamento di fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l’ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l’utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

  4. 4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche

  5. 5) Per «Comitato per le sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.

  6. 6) Per «motivazione» si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell’inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.

  7. 7) Per «autorità competenti» si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all’allegato I fondi o risorse economiche.

2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.

3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda.

3 bis. L'allegato I bis è composto da una persona fisica precedentemente designata dal Consiglio di sicurezza e precedentemente inclusa nell'allegato I, in relazione alla quale il Consiglio di sicurezza ha deciso che devono essere applicate condizioni specifiche quando si sbloccano capitali o risorse economiche che sono state congelate a motivo della designazione della persona di cui all'allegato I.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

5. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati I e I bis.

Art. 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

  1. a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione:

    1. i) sono necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    2. ii) sono destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    3. iii) sono destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei capitali o delle risorse economiche congelati;

    4. iv) sono necessari per coprire spese straordinarie o

    5. v) sono congelati a motivo dell'inclusione, nell'allegato I, di una persona fisica di cui all'allegato I bis; e

  2. b) la decisione di cui alla lettera a) è stata notificata al comitato per le sanzioni, e

    1. i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica;

    2. ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni o

    3. iii) per le decisioni a norma della lettera a), punto v), l'autorità competente dello Stato membro interessato ha fornito al comitato per le sanzioni garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, a un'entità, a un organismo o a un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I, né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001), e nessun membro del comitato per le sanzioni abbia sollevato obiezioni in merito alle decisioni stesse entro 30 giorni dalla notifica.

  3. c)

2.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno dell'Unione per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4.

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/20005, (CE) n. 467/20016 o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

Art. 2 ter

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell’Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Art. 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell’esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.

Art. 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Art. 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità. In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;

  2. b) Collaborare con le autorità competenti per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Art. 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.

Art. 7

1. La Commissione è autorizzata a:

  1. a) modificare all’occorrenza l’allegato I e l'allegato I bis secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e

  2. b) modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Art. 7 bis

1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.

2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.

Art. 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/20117 del Parlamento europeo e del Consiglio.