Regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio del 3 giugno 2002 che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
visto la proposta della Commissione,
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("trattato CECA") scade il 23 luglio 2002.
Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.
La Commissione ha adottato una serie di misure antidumping ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("decisione antidumping di base")1. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione antidumping di base. Tuttavia, alcune misure non saranno ancora giunte al loro termine di cinque anni alla data di scadenza del trattato CECA ("misure antidumping CECA"). Alcune inchieste, avviate ai sensi della decisione antidumping di base, saranno ancora in corso alla scadenza del trattato CECA ("inchieste antidumping in corso"). Analogamente, alla stessa data saranno ancora pendenti denunce o altre domande di apertura d'inchiesta presentate ai sensi delle disposizioni stabilite nella decisione antidumping di base ("domande antidumping pendenti").
È pertanto opportuno garantire l'applicazione delle misure antidumping CECA nell'ambito del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento antidumping di base")2 dopo la data di scadenza del trattato CECA e a decorrere da questa data applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antidumping di base. Le inchieste antidumping in corso dopo la data di scadenza del trattato CECA proseguiranno e saranno portate a termine ai sensi delle disposizioni del regolamento antidumping di base e le misure antidumping adottate saranno disciplinate dalle disposizioni di detto regolamento. Analogamente, dopo la scadenza del trattato CECA le domande antidumping pendenti saranno evase ai sensi delle disposizioni del regolamento antidumping di base.
In questo contesto, è opportuno rilevare che le disposizioni della decisione antidumping di base sono, fatta eccezione per quelle sull'iter decisionale della Comunità, praticamente identiche alle disposizioni previste nel regolamento antidumping di base.
Inoltre, la Commissione ha adottato una serie di misure compensative a norma della decisione n. 1889/98/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ("decisione antisovvenzioni di base")3. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della decisione antisovvenzioni di base. Tuttavia, alcune misure non saranno giunte al loro termine di cinque anni alla data di scadenza del trattato CECA ("misure compensative CECA"). Alcune inchieste, avviate ai sensi della decisione antisovvenzioni di base, potrebbero essere ancora in corso alla data di scadenza del trattato CECA ("inchieste antisovvenzioni in corso"). Analogamente, alla data di scadenza del trattato CECA potrebbero essere pendenti denunce o altre domande per l'apertura di un'inchiesta presentate ai sensi delle disposizioni della decisione antisovvenzioni di base ("domande antisovvenzioni pendenti").
È opportuno quindi garantire l'applicazione delle misure compensative CECA nell'ambito del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento antisovvenzioni di base")4 dopo la data di scadenza del trattato CECA e, a decorrere da questa data, applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base. Ogni inchiesta antisovvenzioni eventualmente in corso alla data di scadenza del trattato CECA dovrebbe proseguire ed essere portata a termine ai sensi delle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base e ogni misura compensativa adottata dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni del medesimo regolamento. Analogamente, dopo la data di scadenza del trattato CECA le domande antisovvenzioni pendenti dovrebbero essere evase ai sensi delle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base.
In questo contesto, è opportuno rilevare che le disposizioni della decisione antisovvenzioni di base, fatta eccezione per quelle sull'iter decisionale della Comunità, sono praticamente identiche alle disposizioni previste dal regolamento antisovvenzioni di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Le misure antidumping di cui all'allegato I, adottate ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA e ancora in vigore il 23 luglio 2002 («misure antidumping di cui all'allegato I»), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96.
2. Il calcolo della data in cui le misure antidumping di cui all'allegato I scadranno a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.
3. Le inchieste, avviate ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure antidumping adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.
Art. 2
1. Le misure compensative di cui all'allegato II, adottate ai sensi della decisione n. 1898/98/CECA e ancora in vigore il 23 luglio 2002 («misure antisovvenzioni di cui all'allegato II»), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97.
2. Il calcolo della data in cui le misure antisovvenzioni di cui all'allegato II scadranno a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.
3. Le inchieste, avviate ai sensi della decisione n. 1898/98/CECA e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure compensative adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. C. Aparicio Pérez