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Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.

Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia3 prevede, alla misura 38, lettera c), punto ii), l'elaborazione di una normativa sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine.

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce in particolare delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.

L'azione comune 97/11/GAI del Consiglio4 relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è opportuno che l'azione comune 97/11/GAI sia ormai sostituita da un atto della Comunità.

È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello dovrebbe inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

Per rafforzare la protezione dei permessi di soggiorno contro la contraffazione e la falsificazione, gli Stati membri e la Commissione esaminano ad intervalli regolari, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, i cambiamenti da introdurre negli elementi di sicurezza insiti nel permesso, in particolare l'integrazione e l'uso di nuovi elementi biometrici.

Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza. Esse dovrebbero essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni tecniche aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti5. A tale proposito occorre far sì che venga evitata ogni discontinuità con i permessi di soggiorno oggetto delle decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1997 e dell'8 giugno 2001.

Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali rispetti il livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati6.

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati o di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità e di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca deciderà se recepirlo o meno nella sua legislazione nazionale entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.

Per quanto concerne la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen8.

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito, con lettera del 3 luglio 2001, ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del succitato protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o ID 2. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. a) «permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:

    1. i) visti;

    2. ii) Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno o una domanda di proroga dello stesso;

    ii bis) Permessi rilasciati in circostanze eccezionali per la proroga del soggiorno autorizzato di durata massima di un mese;

    1. iii) autorizzazioni rilasciate per soggiorni di durata inferiore ai sei mesi da Stati membri che non applicano le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni9;

  2. b) "cittadino di un paese terzo", una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Art. 2

1. Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con riferimento a:

  1. a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, comprese più efficaci norme di prevenzione contro il rischio di contraffazione e di falsificazione;

  2. b) procedimenti e modalità tecniche da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno;

  3. c) altre modalità da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno.

  4. d) prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa la prevenzione dell’accesso non autorizzato;

  5. e) requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine del volto e alle immagini delle impronte digitali;

  6. f) un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere a norma della lettera h) dell’allegato.

2. I colori del permesso di soggiorno di modello uniforme possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 3

Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del permesso di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare uno stesso organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 4

Fatte salve norme in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare dati per servizi telematici come l’amministrazione in linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni sul permesso di soggiorno in un microprocessore di cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui all’articolo 4 bis.

Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare:

  1. a) l’autenticità del documento;

  2. b) l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legislazione nazionale richiede la presentazione del permesso di soggiorno.

Art. 4 bis

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare, entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

Art. 4 ter

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.

La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento della domanda, e

due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.

Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri10.

Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.

Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.

Art. 5

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:

— familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione,

— cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo,

— cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e autorizzati a soggiornare in uno Stato membro per un periodo inferiore a tre mesi.

Art. 5 bis

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta.

Art. 6

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 8

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.