Regolamento (CE) n. 1230/2002 della Commissione del 9 luglio 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 901/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/20002,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/20024, in particolare l'articolo 4,
Il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione5 ha indetto una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
I mercati dell'orzo si contraddistinguono sempre più in funzione dell'utilizzazione finale di tale prodotto e, di conseguenza, dei paesi di destinazione. Data la situazione attuale dei mercati, è opportuno limitare la concessione delle restituzioni all'esportazione verso taluni paesi destinatari che utilizzano soltanto orzo da foraggio.
Tenuto conto di questa nuova differenziazione, occorre sopprimere la deroga prevista all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 901/2002 ed esigere quindi la prova dell'arrivo a destinazione per il pagamento della restituzione.
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 901/2002 è modificato come segue:
1. il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguente: "Regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso taluni paesi terzi.";
2. all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso l'Algeria, l'Arabia Saudita, Bahrein, Cipro, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, Malta, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.";
3. l'articolo 5 è soppresso.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione