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Regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 del Consiglio del 30 settembre 2002 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/681, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/982, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee(3).

È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Consiglio dell'Unione europea(4).

È necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2459/98, per tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della modernizzazione dell'istituzione, misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente del Parlamento europeo e di agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 sono aggiunti un sedicesimo, un diciassettesimo e un diciottesimo trattino, formulati come segue: "- i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002,

— i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002,

— i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per quanto riguarda ognuno dei trattini aggiunti, a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore di ciascun regolamento di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.