Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
A norma del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura3, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie per assicurare uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile e le condizioni di accesso alle risorse.
I pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le possibilità di pesca per questi stock per garantirne la sopravvivenza.
I pareri scientifici indicano inoltre che la gestione dello sforzo di pesca costituisce un metodo adeguato per garantire la gestione precauzionale degli stock di acque profonde.
È pertanto opportuno rilasciare un permesso di pesca speciale alle navi che pescano specie di acque profonde e limitare lo sforzo di pesca per questi stock ai livelli recentemente registrati.
Per ottenere pareri scientifici di alta qualità è necessario disporre di informazioni accurate e aggiornate sulle operazioni di pesca, che debbono essere possibilmente raccolte da osservatori scientifici ben formati e indipendenti in collaborazione con l'industria della pesca e con altre parti interessate.
Le informazioni appropriate, verificabili e aggiornate necessarie per i pareri scientifici sulla pesca e nell'ambiente marino dovrebbero essere quanto prima messi a disposizione dei competenti organi scientifici e di gestione.
Per assicurare una gestione efficace e precauzionale dello sforzo di pesca esercitato sulle specie di acque profonde è necessario identificare i pescherecci che pescano tali specie mediante i permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali4 e del regolamento (CE) n. 2943/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/945.
Per garantire il rispetto delle misure previste dal presente regolamento sono necessarie misure di controllo supplementari, oltre a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca6, e dal regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite7.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle sottozone CIEM da I a XIV compresa, [34.1.2] e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1; 34.1.2, 34.1.3 e 34.2 durante le quali sono catturate le specie elencate nell'allegato I.
Art. 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "specie di acque profonde" le specie che figurano nell'elenco dell'allegato I;
b) "permesso di pesca per acque profonde" un permesso di pesca speciale per specie di acque profonde rilasciato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94;
c) "potenza" la potenza motrice complessiva installata a bordo delle navi espressa in kw e calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci9;
d) "volume" la stazza lorda, calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86;
e) "kilowatt-giorni di pesca" il prodotto ottenuto moltiplicando la potenza, quale definita alla lettera c), per il numero di giorni durante i quali un peschereccio ha calato in acqua un attrezzo da pesca.
f) «catture non intenzionali» le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi consentiti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.
Art. 3 Permesso di pesca per acque profonde
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.
Ai pescherecci che non siano in possesso di un permesso di pesca per acque profonde è vietato pescare, per ogni uscita in mare, quantitativi di specie di acque profonde superiori a 100 kg. I quantitativi di specie di acque profonde eccedenti 100 kg catturati da tali pescherecci non sono conservati a bordo, trasbordati o sbarcati.
Il secondo comma non si applica a catture non intenzionali di specie di acque profonde soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai contingenti.
2. A richiesta di uno Stato membro possono essere fissate misure specifiche per tener conto delle attività di pesca stagionali o artigianali.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2 sono adottate regole dettagliate in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Art. 4 Restrizioni dello sforzo di pesca
1.
Gli Stati membri calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde.
Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.
Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri forniscono, entro trenta giorni, la documentazione relativa alle catture effettuate dalle navi alle quali sono stati concessi permessi di pesca per acque profonde.
2. Ogni Stato membro può rilasciare alle proprie navi permessi di pesca per acque profonde solamente a condizione che:
a) la potenza complessiva di queste navi non superi la potenza complessiva determinata conformemente al paragrafo 1; e/o
b) il volume complessivo di queste navi non superi il volume complessivo determinato conformemente al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 2000, 2001 o 2002, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde. Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.
Art. 5 Indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca
Oltre agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio dell'Unione in possesso di un permesso di pesca per acque profonde annota nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni di cui all'allegato III.
Art. 6 Sistemi di controllo via satellite
1. Senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1489/97, in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo comunica la sua posizione allo Stato di bandiera ed agli Stati costieri ogni due ore.
2. Una volta che l'uscita in mare si è conclusa, la nave non può lasciare il porto sino a quando le autorità competenti non hanno constatato che l'impianto di localizzazione via satellite funziona adeguatamente.
3. Le recidive nella mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerate comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca10.
4. Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Art. 7 Porti designati
1. A decorrere dal 1o marzo 2003 è vietato sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde.
2. Ogni Stato membro designa i porti nei quali debbono essere sbarcate le catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie di acque profonde di ogni singolo sbarco.
3.
Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i trenta giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.
La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri.
Art. 8 Osservatori
1. Ogni Stato membro assegna osservatori scientifici ai pescherecci per i quali è stato rilasciato un permesso di pesca per acque profonde in base ad un programma di campionamento, quale previsto al paragrafo 2.
2.
Ogni Stato membro predispone un piano di campionamento per l'assegnazione degli osservatori e per il campionamento nel porto che garantisca la raccolta di dati rappresentativi e validi per la valutazione e la gestione degli stock di acque profonde.
Il piano di campionamento è approvato dalla Commissione in base ad una valutazione scientifica e statistica entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate in conformità della procedura dell'articolo 11, paragrafo 2.
4. L'osservatore scientifico:
a) annota indipendentemente in un giornale di bordo le informazioni di cui all'articolo 5;
b) presenta una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro i venti giorni successivi alla conclusione del periodo di osservazione. Una copia di tale relazione è inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla ricezione della sua richiesta scritta;
c) svolge eventuali altri compiti previsti dal piano di campionamento.
5. L'osservatore scientifico non può essere:
a) un parente del comandante della nave o un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;
b) un dipendente del comandante della nave alla quale è stato assegnato;
c) un dipendente del rappresentante del comandante;
d) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;
e) un parente del rappresentante del comandante.
Art. 9 Dati
Oltre agli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93 gli Stati membri, in base ai dati registrati nei giornali di bordo con la completa registrazione delle giornate di pesca trascorse fuori dal porto e alle relazioni presentate dagli osservatori scientifici, comunicano alla Commissione, per ogni semestre dell'anno civile e entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale semestre, i dati relativi alle catture di specie di acque profonde e allo sforzo di pesca effettuato, espresso in kilowatt-giorni di pesca, ripartiti per trimestre, per tipo di attrezzo, per specie nonché i dati relativi alle specie di cui all'allegato II e i dati per rettangolo statistico CIEM o sottodivisione Copace.
La Commissione trasmette immediatamente questi dati agli organi scientifici competenti.
Art. 10 Follow-up
La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul regime generale di gestione delle specie di acque profonde entro il 30 giugno 2005. Sulla scorta di tale relazione la Commissione proporrà al Consiglio le eventuali modifiche da apportare a detto regime.
Art. 11 Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/902.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.