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Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Testo vigente

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1

Il presente regolamento istituisce un sistema dell’Unione di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerati un’entità unica senza frontiere interne.

Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «processo di Kimberley»: la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;

  2. b) «sistema di certificazione del processo di Kimberley» (qui di seguito denominato «sistema di certificazione PK»): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;

  3. c) «partecipante»: uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, lo ha notificato al presidente del sistema e figura nell'elenco dell'allegato II;

  4. d) «certificato»: un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;

  5. e) «autorità competente»: l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;

  6. f) «autorità comunitaria»: l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;

  7. g) «certificato comunitario»: un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità comunitaria;

  8. h) «diamanti insanguinati»: i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;

  9. i) «diamanti grezzi»: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici ex 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso «codice SA»);

  10. j) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

  11. k) «esportazione»: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

  12. l) «spedizione»: una o più partite;

  13. m) «partita»: uno o più diamanti imballati insieme;

  14. n) «partita di origine mista»: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;

  15. o) «territorio della Comunità»: il territorio degli Stati membri in cui è applicabile il trattato alle condizioni stabilite dal medesimo;

  16. p) «stock certificato»: uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;

  17. q) «transito doganale»: transito nell'accezione degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario3.

Capo II. Regime d'importazione

Art. 3

L’importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità4 o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;

  2. b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;

  3. c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Art. 4

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un’autorità della Comunità nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell’Unione nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l’autorità della Comunità

2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità comunitaria, essi sono presentanti all'autorità comunitaria competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità comunitaria, i diamanti sono presentati all'autorità comunitaria competente di un altro Stato membro.

3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità comunitaria competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità comunitaria competente.

4. L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

5. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

  1. a) apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure

  2. b) identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

6. L'autorità comunitaria completa la verifica senza indugio.

Art. 5

1. Se l'autorità comunitaria stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:

  1. a) sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;

  2. b) non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità comunitaria accerta che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere a un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può procedere alla convalida e svincolare la spedizione, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

Art. 6

1. Fino alla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3, uno Stato membro può certificare stock di diamanti grezzi importati o presenti nel territorio della Comunità anteriormente alla suddetta data. Dopo tale data, i diamanti grezzi di stock certificati sono considerati conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

2. In tutti gli altri casi, l'autorità comunitaria può rilasciare una convalida attestante che essa considera i diamanti grezzi in questione conformi alle condizioni previste all'articolo 3 se ha accertato che, a partire dalla suddetta data, essi erano legalmente presenti nella Comunità.

Art. 7

In deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'autorità comunitaria può autorizzare l'importazione di diamanti grezzi se l'importatore fornisce prove inconfutabili che i diamanti in questione erano destinati all'importazione nella Comunità e sono stati esportati al massimo 5 giorni prima della data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

In tali casi, l'autorità comunitaria in questione rilascia all'importatore una convalida di importazione legale attestante che i diamanti in causa sono da considerarsi conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

Art. 8

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all’autorità competente del paese d’esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell’avvenuta importazione nel territorio dell’Unione o in Groenlandia.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

Art. 9

La Commissione fornisce a tutte le autorità comunitarie i modelli autenticati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.

Art. 10

1.

Le autorità comunitarie trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione su tutti i certificati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 4.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

  1. a) il numero di certificato unico;

  2. b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;

  3. c) la data di rilascio e di convalida;

  4. d) la data di scadenza della validità;

  5. e) il paese di provenienza;

  6. f) il paese di origine, se noto;

  7. g) il codice o i codici SA;

  8. h) il peso in carati;

  9. i) il valore;

  10. j) l'autorità comunitaria responsabile per la verifica;

  11. k) la data della verifica.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. L'autorità comunitaria conserva per almeno tre anni gli originali dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, lettera a), sottoposti a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso ai certificati originali, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

Capo III. Regime di esportazione

Art. 11

L’esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell’Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato comunitario rilasciato e convalidato da un'autorità comunitaria;

  2. b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12.