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Regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che proroga il regolamento (CE) n. 310/2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la posizione comune 2003/115/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1),

vista la proposta della Commissione,

Il regolamento (CE) n. 310/2002, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe2, scade il 20 febbraio 2003, e l'articolo 13 del regolamento prevede espressamente la possibilità di una proroga.

Si è verificato un ulteriore peggioramento della situazione nello Zimbabwe, dove si ripetono incessantemente gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica.

Di conseguenza, la posizione comune 2003/115/PESC prevede la proroga fino al 20 febbraio 2004 delle misure restrittive stabilite dalla posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe3. In particolare, queste misure comprendono il congelamento di capitali, attività finanziarie e risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad esse collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini repressivi interni e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse alle attività militari.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 310/2002 deve essere prorogato di 12 mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 310/2002 è prorogato di 12 mesi, vale a dire fino al 20 febbraio 2004, salvo ulteriori proroghe.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (1) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.