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Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità.

Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario.

Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-20024, si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche.

La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.

I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali.

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie5 costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.

È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio7.

Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Obiettivo

Gli Stati membri procedono all'elaborazione di statistiche sui trasporti di passeggeri, merci e posta per mezzo di servizi aerei commerciali nonché sui movimenti degli aeromobili civili a destinazione di o in provenienza da aeroporti comunitari, ad esclusione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato.

Art. 2 Gibilterra

1. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informano il Consiglio in merito a tale data.

Art. 3 Caratteristiche della raccolta di dati

1.

Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili:

  1. a) passeggeri

  2. b) merci e posta

  3. c) tappe di volo

  4. d) posti a sedere disponibili per i passeggeri

  5. e) movimenti di aeromobili.

Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati I e II.

2.

Ogni Stato membro raccoglie tutti i dati di cui all'allegato I per tutti gli aeroporti comunitari nel suo territorio con un traffico superiore a 150000 unità di passeggeri all'anno.

La Commissione elabora un elenco degli aeroporti comunitari di cui al primo comma e, se del caso, lo aggiorna in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per gli aeroporti - esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale - che non rientrano nel disposto del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono solo una statistica annuale sui dati specificati nella tabella C1 dell'allegato I.

4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda gli aeroporti:

  1. a) con meno di 1500000 unità di passeggeri all'anno, per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli specificati nell'allegato I alla data di entrata in vigore del regolamento;

  2. b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta dei dati,

uno Stato membro può, nell'arco di un periodo limitato non superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2003, trasmettere dati meno completi dei dati di cui all'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda gli aeroporti:

  1. a) per i quali non è prevista la raccolta di dati corrispondenti a quelli indicati nella tabella B1 dell'allegato I al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

  2. b) e per i quali appare assai difficile creare un nuovo sistema di raccolta di dati,

uno Stato membro può, fino al 31 dicembre 2003, trasmettere unicamente i dati esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 4 Raccolta dei dati

1. Per ridurre al minimo l'onere dei dichiaranti, la raccolta dei dati si basa, nei limiti del possibile, sulle fonti disponibili.

2. I dichiaranti cui gli Stati membri hanno chiesto di fornire le informazioni sono obbligati a fornire informazioni veritiere ed esaurienti entro i limiti di tempo fissati.

Art. 5 Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Art. 6 Elaborazione dei dati

Per l'elaborazione dei dati gli Stati membri utilizzano metodologie atte a garantire che i dati raccolti ai sensi dell'articolo 3 siano conformi alle norme di precisione di cui all'articolo 5.

Art. 7 Trasmissione dei risultati

1. Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati dell'elaborazione dei dati di cui all'articolo 6, nonché i dati dichiarati riservati dagli Stati membri in base alla legislazione o prassi nazionale relativa al segreto statistico, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97.

2.

I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Il primo periodo di rilevazione inizia il 1o gennaio 2003. La trasmissione è effettuata quanto prima e comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di rilevazione.

Art. 8 Diffusione

1. Le modalità di pubblicazione o diffusione dei risultati statistici da parte della Commissione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2.

2. La Commissione diffonde agli Stati membri risultati statistici adeguati con frequenze analoghe a quelle previste per la trasmissione dei risultati.

Art. 9 Relazioni

1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri comunicano tutte le informazioni relative ai metodi utilizzati per la raccolta dei dati. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, se del caso, qualsiasi modifica sostanziale dei metodi di raccolta utilizzati.

2. Trascorso un periodo di tre anni in cui i dati sono stati raccolti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, in particolare nell'applicazione degli articoli 7 e 8.

Art. 10 Misure di attuazione

1. Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),

diffusione dei risultati statistici (articolo 8).

2. La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:

adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,

adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),

precisione delle statistiche (articolo 5),

descrizione dei file di dati (articolo 7).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Art. 11 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.