Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.
Il regolamento (CE) n. 693/2003(3) del Consiglio istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) per il caso specifico di transito per via terrestre dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue. Dovrebbero essere stabiliti modelli uniformi per tali documenti.
Detti modelli uniformi dovrebbero contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Essi dovrebbero inoltre essere idonei all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita alla Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti4.
Per limitare allo stretto necessario la divulgazione delle informazioni in questione, è altresì indispensabile che ciascuno Stato membro che rilascia il FTD/FRTD attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di FTD/FRTD, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza ognuno di detti Stati dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen6, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo7.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen8. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen9. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents – FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato I del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FTD.
2. I documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents – FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato II del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FRTD.
Art. 2
1. Prescrizioni tecniche relative al formato digitale di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, anche con riferimento a:
a) norme tecniche e metodi relativi:
i) alla codifica delle informazioni contenute nell’FTD digitale e nell’FRTD digitale sotto forma di codice a barre bidimensionale;
ii) all’immagine del volto;
b) prescrizioni per generare la versione stampabile dell’FTD digitale e dell’FRTD digitale;
c) altre norme da osservare ai fini della compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD.
2. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame applicabile di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in combinato disposto con la disposizione transitoria dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1, che le prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano segrete e non siano pubblicate. In tal caso le suddette prescrizioni tecniche sono messe a esclusiva disposizione di persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Art. 3
Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 5
Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato l'FTD o l'FRTD hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.
Art. 6
Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano gli FTD e gli FRTD in formato digitale di cui all’articolo 1 al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 2.
La necessità dell'inserimento della fotografia di cui all'allegato I, punto 2 e all'allegato II, punto 2, può essere determinata entro la fine del 2005.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Giannitsis (1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) Parere espresso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.