Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 269, 279 e 308,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3, previa consultazione della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto4,
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5, ha sostituito la decisione 87/373/CEE6.
Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione7 relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.
La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.
I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.
Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.
Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.
Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 2
Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 3
Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 4
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.
I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati s'intendono fatti alle nuove denominazioni.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Giannitsis (2) Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).