diritto.io

Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la posizione comune 2003/495/PESC relativa all'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 1996/741/PESC e 2002/599/PESC(1),

vista la proposta della Commissione,

A seguito della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione 986 (1995), il Consiglio ha imposto un embargo generale sul commercio con l'Iraq. Tale embargo è attualmente oggetto del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.

Con la risoluzione 1483 (2003) del 22 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza ha deciso che, salvo alcune eccezioni, tutti i divieti relativi al commercio con l'Iraq e alla messa a disposizione dell'Iraq di risorse finanziarie o economiche non sono più applicabili.

Fatta eccezione per il divieto di esportare verso l'Iraq armi e materiale connesso, la risoluzione prevede che le restrizioni generali relative al commercio siano abrogate e sostituite da restrizioni specifiche relative ai proventi di tutte le importazioni dall'Iraq di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale iracheno allo scopo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza.

La risoluzione stabilisce inoltre che è opportuno congelare alcuni fondi e risorse economiche, in particolare quelli appartenenti all'ex presidente iracheno Saddam Hussein e agli alti funzionari del suo regime, secondo la designazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990) e trasferirli successivamente al Fondo di sviluppo per l'Iraq.

Al fine di consentire agli Stati membri di procedere al trasferimento dei fondi congelati, delle risorse economiche e dei proventi delle risorse economiche al Fondo di sviluppo per l'Iraq, occorre provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche.

La risoluzione stabilisce che il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale esportati dall'Iraq, nonché i pagamenti relativi a tali beni, dovrebbero essere esenti da procedimenti legali, sequestro, sequestro conservativo presso terzi e esecuzione da parte di quanti vantano diritti nei confronti dell'Iraq. Questa misura provvisoria è necessaria per promuovere la ricostruzione economica dell'Iraq e la ristrutturazione del suo debito, e contribuire in tal modo, nell'interesse generale della comunità internazionale e in particolare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad eliminare la minaccia che l'attuale situazione irachena rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale.

La posizione comune 2003/495/PESC prevede una modificazione dell'attuale regime comunitario ai fini del suo adeguamento alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Queste misure rientrano nel campo d'applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

Per assicurare la massima certezza del diritto nell'ambito della Comunità, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità identificati dalle autorità delle Nazioni Unite i fondi e le risorse economiche dei quali devono essere congelati e occorre istituire nell'ambito della Comunità una procedura per modificare tali elenchi.

Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento nei quali figurano l'elenco dei beni culturali, gli elenchi delle persone, degli organismi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati, nonché l'elenco delle autorità competenti.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure prese nel quadro del presente regolamento e scambiarsi le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, e dovrebbero collaborare con il comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Dato che le misure commerciali generali del regolamento (CE) n. 2465/1996 vengono sostituite dalle restrizioni commerciali specifiche previste dal presente regolamento e quest'ultimo impone misure di congelamento che richiedono un'immediata applicazione da parte degli operatori economici, occorre far sì che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte non appena esso entra in vigore.

A fini di chiarezza è opportuno che il regolamento (CE) n. 2465/1996 venga abrogato nella sua totalità.

Il regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano3 dovrebbe rimanere in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «comitato per le sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990);

  2. 2) «fondi»: le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro:

    1. a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    2. b) i depositi presso istituti finanziari o altri enti, i saldi di conti, i debiti e i titoli di debito;

    3. c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

    4. d) gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;

    5. e) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

    6. f) le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione;

    7. g) i documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

    8. h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

  3. 3) «risorse economiche»: le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

  4. 4) «congelamento dei fondi»: il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

  5. 5) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

  6. 6) «Fondo di sviluppo per l'Iraq»: il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena.

Art. icle 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.

Art. 3

1. È vietato quanto segue:

  1. a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;

  2. b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,

  3. c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:

    1. i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche iracheni, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o

    2. ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.

2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:

  1. a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o

  2. b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq in data 22 maggio 2003, appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria o controllo delle autorità pubbliche, o agenzie statali di tale governo, identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato ed elencate nell'allegato IV:

  1. a) ex presidente Saddam Hussein;

  2. b) alti funzionari del suo regime;

  3. c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o

  4. d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati nell'allegato IV o destinarli a loro vantaggio.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

Art. 4 bis

Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Art. 5

1. L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

  1. a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 6

1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

  1. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

  3. c) il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e

  4. d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Art. 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.

Art. 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

  2. b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3.

Art. 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Art. 10

1. Sono immuni da procedimenti legali e non sono soggetti ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione:

  1. a) petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, finché il diritto di proprietà su tali beni non viene trasferito ad un acquirente;

  2. b) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, compresi i pagamenti relativi a tali beni depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena;

  3. c) fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4;

  4. d) il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena.

2. In deroga al paragrafo 1, i proventi e le obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq e il Fondo di sviluppo per l'Iraq non sono immuni da reclami avanzati sulla base della responsabilità dell'Iraq per danni connessi a eventuali incidenti ecologici verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

3. Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.