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Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Zoonosi ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4

1. Zoonosi o agente zoonotico2. Popolazione animale3. Segmento della catena alimentare4. Data entro la quale deve essere fissato l'obiettivo5. Data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le prove
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaPollame da riproduzione della specie Gallus gallusProduzione primaria18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaGalline ovaioleProduzione primariaA 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaPolli da carneProduzione primariaA 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaTacchiniProduzione primariaA 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaSuini destinati alla produzione di carneMacellazioneA 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblicaSuini da riproduzioneProduzione primariaA 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoA 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4