Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Zoonosi ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4
| 1. Zoonosi o agente zoonotico | 2. Popolazione animale | 3. Segmento della catena alimentare | 4. Data entro la quale deve essere fissato l'obiettivo | 5. Data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le prove |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus | Produzione primaria | 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Galline ovaiole | Produzione primaria | A 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Polli da carne | Produzione primaria | A 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Tacchini | Produzione primaria | A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Suini destinati alla produzione di carne | Macellazione | A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |
| Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica | Suini da riproduzione | Produzione primaria | A 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento | A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4 |