Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II CONTROLLO DELLE ZOONOSI E DEGLI AGENTI ZOONOTICI ELENCATI NELL'ALLEGATO I
A. Requisiti generali dei programmi nazionali di controllo
Il programma deve tenere conto della natura della zoonosi e/o dell'agente zoonotico considerato e della situazione specifica dello Stato membro. Esso deve:
a) definire l'obiettivo perseguito in funzione della rilevanza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati;
b) rispettare le norme minime in materia di campionamento specificate nella parte B;
c) se del caso, conformarsi ai requisiti minimi specificati nelle parti C, D e E;
d) precisare i punti seguenti:
1. Elementi generali:
1.1. la presenza della zoonosi o dell'agente zoonotico considerati nello Stato membro, con particolare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE;
1.2. l'area geografica oppure, se del caso, le unità epidemiologiche nelle quali è attuato il programma;
1.3. la struttura e l'organizzazione delle autorità competenti;
1.4. i laboratori accreditati nei quali sono analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma;
1.5. i metodi utilizzati per l'esame delle zoonosi o degli agenti zoonotici;
1.6. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello di mangimi e allevamenti e/o branchi;
1.7. i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) in altre fasi della catena alimentare;
1.8. le misure adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda gli animali o i prodotti per cui è stata rilevata la presenza di zoonosi o agenti zoonotici, in particolare a tutela della sanità pubblica e le eventuali misure preventive adottate, quali la vaccinazione;
1.9. la normativa nazionale in materia, comprese le disposizioni nazionali relative alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b);
1.10. l'assistenza finanziaria accordata alle aziende nel settore alimentare e dei mangimi nell'ambito del programma nazionale di controllo;
2. con riguardo alle industrie alimentari e di produzione dei mangimi interessate dal programma:
2.1. la struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati;
2.2. la struttura della produzione dei mangimi;
2.3. le linee guida relative alle buone pratiche zootecniche o altri orientamenti (obbligatori o facoltativi) che definiscano quanto meno i seguenti elementi:
gestione dell'igiene nelle aziende,
misure intese a prevenire l'introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi, dall'acqua o dal personale dell'azienda,
misure d'igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dalle aziende;
2.4. il controllo veterinario sistematico delle aziende;
2.5. la registrazione delle aziende;
2.6. la documentazione tenuta presso le aziende;
2.7. i documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione;
2.8. altre misure pertinenti destinate a garantire la tracciabilità degli animali.
B. Norme minime in materia di campionamento
1. Una volta approvato il pertinente programma di controllo di cui all'articolo 5, l'operatore del settore alimentare è tenuto a far prelevare ed analizzare dei campioni per individuare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, colonna 1, rispettando le norme minime in materia di campionamento che figurano nella tabella seguente.
1. Zoonosi o agente zoonotico 2. Popolazione animale 3. Fasi di produzione soggette a campionamento Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus: — branchi da allevamento — pulcini di un giorno — pollame di 4 settimane — due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova — branchi adulti da riproduzione — ogni due settimane durante il periodo di produzione di uova Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica Galline ovaiole: — branchi da allevamento — pulcini di un giorno — pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova — branchi di ovaiole — ogni 15 settimane durante il periodo di produzione di uova Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica Polli da carne — pollame da macello in uscita Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica Tacchini — pollame da macello in uscita Tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica Allevamenti di suini: — suini da riproduzione — animali da macello in uscita o carcasse presso il macello — suini destinati alla produzione di carne — animali da macello in uscita o carcasse presso il macello 2. I requisiti di cui al punto 1 lasciano impregiudicati i requisiti della legislazione comunitaria relativi all'ispezione ante mortem.
3. I risultati delle analisi devono essere registrati insieme alle seguenti informazioni:
a) data e luogo del campionamento; e
b) identificazione del branco/allevamento.
4. Se gli animali sono stati vaccinati non possono essere effettuate le analisi immunologiche, salvo qualora sia stato dimostrato che il vaccino utilizzato non interferisce con il metodo di analisi applicato.
C. Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione
1.
Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1003/200523 e (CE) n. 584/200824 della Commissione, riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.
2.
a) Se l'autorità competente ha approvato il metodo di analisi utilizzato per i campioni presi conformemente alla parte B essa può esigere che le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 siano prese quando tale analisi individua la presenza di Salmonella enteridis o di Salmonella typhimurium;
b) altrimenti, le misure di cui ai punti 3, 4 e 5 devono essere prese qualora l'autorità competente confermi il sospetto della presenza di Salmonella enteridis o di Salmonella typhimurium derivante dall'analisi di campioni condotta conformemente alla parte B.
3.
Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte. Tuttavia, tali uova possono essere utilizzate per il consumo umano se sono trattate in modo da garantire l'eliminazione di Salmonella enteritidis e di Salmonella typhimurium conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.
4.
Tutti i volatili del branco — compresi i pulcini di un giorno — devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari. I prodotti derivati da tali volatili possono essere destinati al consumo umano in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari e, una volta applicabile, della parte E. Se non sono destinati al consumo umano tali prodotti devono essere utilizzati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce le norme sanitarie relative ai prodotti animali derivati non destinati al consumo umano23.
5.
Se uova da cova provenienti da branchi in cui è presente Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002.
6.
Tutti i riferimenti alla «Salmonella Typhimurium» in questa sezione includono anche la Salmonella Typhimurium monofasica con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.
D. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole
1. Le uova possono essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un branco commerciale di galline ovaiole soggetto a un programma nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.
2. Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l’eliminazione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari. Le uova provenienti da branchi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da branchi che si sospetta siano infetti o da branchi che presentano un’infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione o i quali siano risultati essere la fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell’uomo:
a) devono essere considerate uova della categoria B, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova24;
b) devono recare l’indicazione di cui all’articolo 10, del regolamento (CE) n. 557/2007 che le distingua chiaramente dalle uova della categoria A prima dell’immissione in commercio;
c) non possono essere fatte entrare nei centri di imballaggio a meno che l’autorità competente non sia soddisfatta delle misure volte a prevenire la contaminazione incrociata di uova di altri branchi.
3. Se i volatili provenienti da branchi infetti sono macellati o distrutti, devono essere prese precauzioni per ridurre, per quanto possibile, il rischio di diffusione delle zoonosi. La macellazione deve essere effettuata conformemente alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. I prodotti derivati da tali volatili possono essere immessi sul mercato per il consumo umano in conformità alla legislazione comunitaria sull’igiene alimentare e, una volta applicabile, della parte E. Tali prodotti, qualora non destinati al consumo umano, devono essere utilizzati o eliminati in conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002.
4. Per escludere risultati iniziali falso-positivi l’autorità competente può revocare le restrizioni di cui al punto 2 della presente parte:
a) qualora il branco di galline ovaiole non costituisca la fonte di infezione per l’uomo attraverso il consumo di uova e ovoprodotti, secondo quanto risulta dall’indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare condotta a norma dell’articolo 8 della direttiva 2003/99/CE; e
b) qualora il branco venga sottoposto a un programma di controllo nazionale istituito a norma dell’articolo 5 e i sierotipi di salmonella per i quali sia stato fissato un obiettivo di riduzione non siano stati confermati dal protocollo di campionamento seguente condotto dall’autorità competente:
i) specifiche tecniche di cui all’articolo 5, della decisione 2004/665/CE della Commissione (7 campioni). Si devono comunque raccogliere per sottoporre ad analisi un sottocampione di 25 grammi di ogni singolo materiale fecale e un campione di polvere. I campioni devono essere analizzati separatamente; oppure
ii) ricerca batteriologica dell’intestino ceco e degli ovidotti di 300 volatili; oppure
iii) ricerca batteriologica del guscio e del contenuto di 4000 uova di ciascun branco in pool costituiti da un massimo di 40 uova.
L’autorità competente, oltre a eseguire il campionamento di cui alla lettera b), deve verificare che non siano stati impiegati gli antimicrobici che possono condizionare il risultato delle analisi di campionamento.
E. Requisiti specifici riguardanti le carni fresche
1. A decorrere dal 1o dicembre 2011 le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I soddisfano il pertinente criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione27.
2. Entro 72 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno definite norme precise per tale criterio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Esse specificheranno in particolare i metodi di campionamento e i metodi analitici.
3. Il criterio di cui al punto 1 non si applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella, conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.