Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 per quanto concerne la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali, il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.
Art. 2 Ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali
Ogni anno, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 25, la Commissione ripartisce tra consegne e vendite dirette il quantitativo di riferimento nazionale stabilito per ciascuno Stato membro all'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
La ripartizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3 Conversioni
Le conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1788/2003 possono essere temporanee o definitive.
Per conversioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per uno specifico periodo di dodici mesi.
Per conversioni definitive si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per un periodo di dodici mesi e per i periodi di dodici mesi successivi.
Art. 4 Informazione in merito alle nuove definizioni di «consegna» e di «vendita diretta»
1. Gli Stati membri informano i produttori interessati in merito alle nuove definizioni dei termini "consegna" e "vendita diretta" di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003.
2. La conversione definitiva tra quantitativi di riferimento in ragione delle definizioni di cui al paragrafo 1 è effettuata su richiesta del produttore conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Art. 5 Comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali
Gli Stati membri notificano ai produttori ogni nuova assegnazione o modifica del rispettivo quantitativo di riferimento individuale tramite il mezzo ritenuto più idoneo, purché esso garantisca l'effettiva conoscenza da parte dei produttori del quantitativo di riferimento assegnato.
Capo II. Calcolo del prelievo
Sezione 1. Regole generali
Art. 6 Metodo di calcolo del prelievo
Il latte o i prodotti lattiero-caseari commercializzati ai sensi dell'articolo 5, lettera h), del regolamento (CE) n. 1788/2003 sono considerati ai fini del calcolo del prelievo al momento in cui escono da una qualsiasi azienda situata nel territorio dello Stato membro o vengono impiegati presso l'azienda a fini commerciali.
Qualora il latte o i prodotti lattiero-caseari escano dall'azienda per essere distrutti in applicazione di misure sanitarie ai sensi di una decisione dell'autorità competente dello Stato membro, i quantitativi in questione non sono considerati consegne o vendite dirette.
Il latte che esce dall'azienda per essere trattato o trasformato in base a un contratto di lavorazione è da considerarsi come consegne.
Art. 7 Modifiche del tenore di riferimento di grassi individuale
1. Il tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003 rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.
2.
Qualora il quantitativo di riferimento per le consegne venga aumentato o calcolato in base alle conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8 %.
Tuttavia, il tenore di riferimento di grassi del quantitativo di riferimento per le consegne rimane invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.
3. Nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.
4. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi globale dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti non è aumentato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in base a un determinato tenore di riferimento di grassi o, viceversa, il tenore di riferimento di grassi può essere ricalcolato in base ad un determinato quantitativo di latte disponibile.
5. Nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, e ai paragrafi 3 e 4, il tenore di riferimento di grassi che ne risulta è uguale alla media dei tassi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.
6. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1o aprile 2004, il tenore di riferimento di grassi è uguale al tenore di riferimento di grassi nazionale stabilito all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Sezione 2. Consegne
Art. 8 Contabilizzazione delle consegne
1.
Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di grassi del latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.
Negli anni bisestili, il quantitativo di latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.
2.
Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una dichiarazione riepilogativa dei conteggi di cui al paragrafo 1, che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di grassi del latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di grassi, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi rettificati nonché il tenore medio di grassi di cui dispongono tali produttori.
Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.
3. Lo Stato membro impone all'acquirente che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono noti per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100000 EUR.
4.
Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano all’acquirente di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Qualora alla fine di tale periodo non sia stata presentata alcuna dichiarazione, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.
Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.
5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.
Art. 9 Adeguamento del tenore di riferimento di grassi individuale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri registrano anteriormente al 1o luglio di ogni anno eventuali superamenti del tenore di riferimento di grassi nazionale verificatisi nel periodo di dodici mesi terminato il 31 marzo dell'anno in questione.
2. Il tenore di riferimento di grassi individuale è adeguato applicando lo stesso coefficiente a tutti i produttori, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003. L'adeguamento è notificato ai produttori anteriormente al 1o agosto e si applica a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile dell'anno in questione.
Art. 10 Raffronti fra il tenore di riferimento di grassi e il tenore effettivo
1.
Per consentire a ciascun produttore di effettuare il conteggio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.
Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.
Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
Se in applicazione del terzo comma il quantitativo di latte consegnato dal produttore risulta inferiore, dopo l’adeguamento, al 75 % del quantitativo effettivo di latte consegnato e se il tenore di riferimento di grassi di cui dispone il produttore è superiore al 4,5 %, il conteggio individuale è effettuato sulla base del 75 % del quantitativo effettivo consegnato.
Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all’adeguamento si applica il coefficiente 0,971.
2. Gli Stati membri stabiliscono l’adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio3.
Sezione 3. Vendite dirette
Art. 11 Dichiarazioni di vendite dirette
1.
Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, ciascun produttore riepiloga in una dichiarazione - prodotto per prodotto - le sue eventuali vendite dirette.
Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti nel periodo di dodici mesi in questione.
2.
Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la dichiarazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto o trasferito latte o prodotti lattiero-caseari durante il periodo in questione.
3.
Gli Stati membri impongono al produttore che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2 il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento per le vendite dirette. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1000 EUR.
Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale per le vendite dirette è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche un contributo al prelievo calcolato sulla totalità del superamento del quantitativo di riferimento senza poter beneficiare dell'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Se il produttore ha fornito una dichiarazione inesatta, lo Stato membro impone il pagamento di un importo proporzionale al quantitativo di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità, uguale al massimo al prelievo teorico applicabile al quantitativo di latte risultante dalla rettifica applicata, moltiplicato per 1,5.
4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano al produttore di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Se al termine di tale periodo non viene presentata alcuna dichiarazione, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.
5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.