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Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Capo I. Campo di applicazione

Capo II. Avvio del procedimento

Art. 2 Avvio del procedimento

1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.

2. La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo modalità che ritiene appropriate, dopo averne informato le parti interessate.

3. La Commissione può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 prima dell'avvio del procedimento.

4. La Commissione può respingere le denunce di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza avviare il procedimento.

Capo III. Indagini effettuate dalla commissione

Art. 3 Potere di assumere dichiarazioni

1. Quando la Commissione sente una persona con il consenso di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, essa deve, all'inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.

3. La Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell'eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l'approvazione. All'occorrenza la Commissione può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa.

Art. 4 Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti

1. I chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, richiesti da funzionari o da altre persone autorizzate dalla Commissione ai rappresentanti o ai membri del personale di imprese o associazioni di imprese, possono essere registrati in qualsiasi forma.

2. Copia della registrazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento.

3. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa o di una associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dalla associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal membro del personale. Tali rettifiche, modificazioni o integrazioni vengono aggiunte ai chiarimenti registrati ai sensi del paragrafo 1.

Art. 4 bis Programma di trattamento favorevole della Commissione

1.

La Commissione può fissare i requisiti e le condizioni di cooperazione in base ai quali può ricompensare le imprese che partecipano o hanno partecipato a cartelli segreti per la loro cooperazione nel rendere nota l'intesa e facilitare l'accertamento di una violazione, con l'immunità dalle ammende o una riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero irrogate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (programma di trattamento favorevole).

Può essere concessa l'immunità dalle ammende all'impresa che presenta per prima elementi di prova che, a giudizio della Commissione, le consentano di effettuare un'ispezione mirata o di constatare una violazione dell'articolo 101 del trattato in correlazione con il presunto cartello. Può essere concessa una riduzione dell'ammenda alle imprese che forniscono alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione.

La Commissione concede l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del suo programma di trattamento favorevole solo se, al termine del procedimento amministrativo, l'impresa risulta soddisfare i requisiti e le condizioni di cooperazione di cui al programma di trattamento favorevole. Questi possono comprendere, tra l'altro, la natura delle informazioni e degli elementi di prova che le imprese devono presentare e l'ulteriore cooperazione che le imprese sono tenute a garantire nel corso del procedimento amministrativo.

2. Per poter beneficiare dell'immunità dall'ammenda o della riduzione dell'ammenda che altrimenti sarebbe loro imposta, le imprese presentano volontariamente alla Commissione elementi di loro conoscenza del cartello e del ruolo che esse vi hanno svolto, eventualmente sotto forma di presentazioni volontarie di attuali o ex dipendenti o rappresentanti dell'impresa (dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole). Tali dichiarazioni ufficiali sono redatte specificamente per essere presentate alla Commissione allo scopo di ottenere l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del programma di trattamento favorevole.

3. Ai fini della presentazione delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le dichiarazioni ufficiali orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate. Le informazioni pre-esistenti, cioè le prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dalla Commissione e che vengono presentate alla Commissione da un'impresa nell'ambito della sua domanda di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo, non fanno parte delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole.

Capo IV. Trattamento delle denunce

Art. 5 Ammissibilità delle denunce

1.

Le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tale denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell'allegato. La Commissione può dispensare il denunciante dall'osservanza di tale obbligo per una parte delle informazioni, anche documentali, prescritte dal modulo.

2. Alla Commissione devono essere presentate tre copie su carta, nonché, se possibile, una copia elettronica della denuncia. Il denunciante deve presentare inoltre una versione non riservata della denuncia qualora dichiari che talune parti di essa sono da considerarsi riservate.

3. Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Art. 6 Partecipazione dei denuncianti al procedimento

1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti, salvo si applichi la procedura di transazione nel qual caso informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura. La Commissione fissa anche un termine entro il quale il denunciante può rendere noto per iscritto il suo punto di vista.

2. All'occorrenza la Commissione può consentire ai denuncianti di esprimersi nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, qualora essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

Art. 7 Rigetto delle denunce

1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

Art. 8 Accesso alle informazioni

1. Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa intende respingere la denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il denunciante può chiedere accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito l'accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento.

2.

Art. 9 Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003

Qualora respinga una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione comunica senza indugio al denunciante quale sia l'autorità nazionale garante della concorrenza che sta esaminando o ha esaminato il caso in questione.

Capo V. Esercizio del diritto ad essere sentiti

Art. 10 Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti

1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.

2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

3. Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Alla Commissione devono essere presentati un originale su carta e una copia elettronica o, se non viene fornita una copia elettronica, 31 copie su carta della denuncia e dei documenti allegati. Le parti possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni.