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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I SPECIFICHE TECNICHE [di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)]

CAPO I IDONEITÀ AL TRASPORTO

  1. 1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.

  2. 2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

    1. a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

    2. b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;

    3. c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;

    4. d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

    5. e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

    6. f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;

    7. g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.

  3. 3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:

    1. a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;

    2. b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio1 se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;

    3. c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili; e

    4. d) sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

  4. 4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

  5. 5. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.

  6. 6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.

  7. 7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate, se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.

CAPO II MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

  1. 1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

    1. a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

    2. b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;

    3. c) essere puliti e disinfettati;

    4. d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;

    5. e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;

    6. f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;

    7. g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;

    8. h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;

    9. i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

  2. 1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

  3. 1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:

    1. a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi

    2. b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.

  4. 1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.

  5. 1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

  6. 1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate dev'essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.

2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia

  1. 2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in conformità del punto 5.1.

  2. 2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

  3. 2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.

3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto

  1. 3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorché i veicoli sono caricati:

    1. a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;

    2. b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.

  2. 3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.

4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea

  1. 4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi nella versione indicata nell'allegato VI.

  2. 4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori

  1. 5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

  2. 5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

  3. 5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

CAPO III PRATICHE DI TRASPORTO

1. Carico, scarico e accudimento degli animali

  1. 1.1 Si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.

  2. 1.2 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:

    1. a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;

    2. b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.

Strutture e procedure

  1. 1.3 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:

    1. a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;

    2. b) essere pulite e disinfettate.

  2. 1.4

    1. a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4 % rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50 % rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6 % rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;

    2. b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.

  3. 1.5 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.

  4. 1.6 Durante le operazioni di carico e scarico dev'essere assicurata un'illuminazione appropriata.

  5. 1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

    1. a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

    2. b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

    3. c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Trattamento degli animali

  1. 1.8 È proibito:

    1. a) percuotere o dare calci agli animali;

    2. b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

    3. c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;

    4. d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;

    5. e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;

    6. f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.

  2. 1.9 Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.

  3. 1.10 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.

  4. 1.11 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

    1. a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;

    2. b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

    3. c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

Separazione

  1. 1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

    1. a) animali di specie diverse;

    2. b) animali di taglia o età significativamente diverse;

    3. c) verri o stalloni adulti da riproduzione;

    4. d) maschi sessualmente maturi e femmine;

    5. e) animali con corna e animali senza corna;

    6. f) animali reciprocamente ostili;

    7. g) animali legati e animali slegati.

  2. 1.13 Le lettere a), b), c) e e) del punto 1.12 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.

2. Durante il trasporto

  1. 2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nel capo VII.

  2. 2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

  3. 2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento dev'essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.

  4. 2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.

  5. 2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.

  6. 2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

  7. 2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nel capo V. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.

CAPO IV DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER LE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI BESTIAME O PER LE NAVI CHE TRASPORTANO CONTENITORI VIA MARE

SEZIONE 1 Requisiti relativi alla costruzione e alle attrezzature delle navi adibite al trasporto di bestiame

  1. 1. La resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti dev'essere appropriata agli animali trasportati. I calcoli relativi alla resistenza delle traverse dei recinti e dei ponti devono essere verificati durante la costruzione o conversione della nave adibita al trasporto di bestiame da una società di classificazione riconosciuta dall'autorità competente.

  2. 2. I compartimenti in cui gli animali sono destinati a essere trasportati devono essere dotati di un sistema di ventilazione forzata di capacità sufficiente a cambiare l'intero volume dell'aria secondo le seguenti regole:

    1. a) 40 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è inferiore o pari a 2,30 metri;

    2. b) 30 cambiamenti d'aria all'ora se il compartimento è totalmente chiuso e l'altezza libera è superiore a 2,30 metri;

    3. c) 75 % della pertinente capacità di cui sopra se il compartimento è parzialmente chiuso.

  3. 3. La capacità di stoccaggio o di produzione di acqua dolce dev'essere appropriata per soddisfare i requisiti in materia di abbeveraggio stabiliti al capo VI, tenendo conto del numero massimo e del tipo di animali da trasportare e della durata massima del viaggio previsto.

  4. 4. Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione d'acqua in caso di guasto del sistema primario.

  5. 5. Il sistema di canalizzazione dev'essere di capacità appropriata per drenare i fluidi dai recinti e dai ponti in qualsiasi condizione. I condotti e le canalette devono raccogliere i fluidi in pozzi o serbatoi dai quali il liquame possa essere scaricato mediante pompe o espulsori. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare il drenaggio in caso di guasto del sistema primario.

  6. 6. Gli spazi riservati agli animali, i corridoi e le rampe che danno accesso ad essi devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente. Dev'essere disponibile un'illuminazione d'emergenza in caso di guasto dell'impianto elettrico principale. Devono essere anche disponibili sufficienti lampade portatili per consentire al guardiano un'adeguata ispezione e cura degli animali.

  7. 7. In tutti gli spazi riservati agli animali dev'essere installato un adeguato sistema antincendio e le attrezzature antincendio in tali spazi devono essere conformi alle più recenti regole della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) per quanto concerne prevenzione, rilevamento ed estinzione degli incendi.

  8. 8. I seguenti sistemi destinati agli animali devono essere muniti di un sistema di monitoraggio, controllo e allarme ubicato nella timoniera:

    1. a) ventilazione;

    2. b) fornitura d'acqua dolce e drenaggio;

    3. c) illuminazione;

    4. d) ove necessario, produzione di acqua dolce.

  9. 9. La fonte principale di energia dev'essere sufficiente per fornire in continuazione corrente elettrica ai sistemi destinati agli animali di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6 durante le operazioni normali della nave adibita al trasporto di bestiame. Una fonte secondaria di energia dev'essere sufficiente a sostituire la fonte principale per un periodo continuativo di tre giorni.

SEZIONE 2 Riserva di alimenti e acqua sulle navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare

Le navi adibite al trasporto di bestiame o le navi che trasportano contenitori via mare con equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina recano dal momento della partenza, per i viaggi che superano le 24 ore, sufficiente lettiera ed alimenti e acqua sufficienti per coprire il fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua di cui alla tabella 1 per il viaggio previsto, più 25 % ovvero, se maggiore, una scorta bastante per tre giorni di lettiera, alimenti e acqua.

Tabella 1 Fabbisogno minimo giornaliero di alimenti e acqua per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare

CategoriaAlimenti (in % del peso vivo dell'animale)Acqua dolce (litri per animale)
ForaggioAlimenti concentrati
Bovini e equidi21,645
Ovini21,84
Suini-310

Il foraggio può essere rimpiazzato da alimenti concentrati e viceversa. Tuttavia, occorre prestare debita attenzione alle necessità di talune categorie di animali che devono abituarsi al cambio di alimentazione per quanto concerne le esigenze del loro metabolismo.

CAPO V INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

1. Equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina

  1. 1.1 Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto degli equidi domestici ad eccezione degli equidi registrati e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina, fatta eccezione per il trasporto aereo.

  2. 1.2 La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1.1 non deve essere superiore a 8 ore.

  3. 1.3 La durata massima del viaggio di cui al punto 1.2 può essere prolungata se si soddisfano le disposizioni addizionali di cui al capo VI.

  4. 1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

    1. a) i vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;

    2. b) i suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.

    3. c) gli equidi domestici, possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore;

    4. d) tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

  5. 1.5 Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

  6. 1.6 Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 1.4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione dei periodi di riposo.

  7. 1.7

    1. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 1.2, salvo che le condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

    2. b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti da 1.2 a 1.4.

  8. 1.8 Nell'interesse degli animali in questione, I periodi di viaggio di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

  9. 1.9 Fatte salve le disposizioni di cui ai punti da 1.3 a 1.8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da un punto di partenza a un punto di destinazione situati sul proprio territorio.

2. Altre specie

  1. 2.1 Per il pollame, gli uccelli domestici e i conigli domestici devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di:

    1. a) 12 ore senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure

    2. b) 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

  2. 2.2 I cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.

  3. 2.3 Altre specie, diverse da quelle elencate ai punti 2.1 o 2.2, sono trasportate conformemente alle istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto delle eventuali cure specifiche necessarie.

CAPO VI DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

1. Tutti i lunghi viaggi

Tetto

  1. 1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.

Pavimento e lettiera

  1. 1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

Alimentazione

  1. 1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.

  2. 1.4 Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.

  3. 1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa dev'essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.

Divisori

  1. 1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

  2. 1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

  3. 1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

Criteri minimi per talune specie

  1. 1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:

    gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;

    i vitelli hanno più di quattordici giorni dieta;

    i suini pesano più di 10 Kg.

    I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare

  1. 2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

  2. 2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

  3. 2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

  4. 2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.

3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura

  1. 3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.

  2. 3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.

  3. 3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.

  4. 3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.

  5. 3.5 La Commissione elabora entro il 31 luglio 2005 una relazione basata su un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, corredata di opportuni progetti di misure volte a definire una forcella di temperature massime e minime per il trasporto degli animali, da adottarsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, tenendo conto delle temperature prevalenti in talune regioni della Comunità caratterizzate da particolari condizioni climatiche.

4. Sistema di navigazione

  1. 4.1 I mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2007 per quelli di nuova costruzione e dal 1o gennaio 2009 per tutti gli altri, devono essere dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la registrazione e la trasmissione di informazioni equivalenti a quelle menzionate nel giornale di viaggio di cui all'allegato II, sezione 4 e informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico.

  2. 4.2 Entro il 1o gennaio 2008 la Commissione presenta al Consiglio i risultati di uno studio sul sistema di navigazione e sull'applicazione di questa tecnologia ai fini del presente regolamento.

  3. 4.3 Entro il 1o gennaio 2010 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema di navigazione di cui al punto 4.2, corredata di eventuali proposte ritenute necessarie, volte in particolare a definire specifiche del sistema di navigazione che dovrà essere usato da tutti i mezzi di trasporto. Il Consiglio delibera su dette proposte a maggioranza qualificata.

CAPO VII SPAZI DISPONIBILI

Gli spazi disponibili per gli animali devono corrispondere almeno alle dimensioni in appresso:

A. Equidi domestici

Trasporto ferroviario

Cavalli adulti1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-4 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)1,2 m2 (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare. Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Cavalli adulti1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)1,2 m2 (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi)1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Nota: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare. Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo

0-100 kg0,42 m2
100-200 kg0,66 m2
200-300 kg0,87 m2
300-400 kg1,04 m2
400-500 kg1,19 m2
500-600 kg1,34 m2
600-700 kg1,51 m2
700-800 kg1,73 m2

Trasporto marittimo

Peso vivo in kgm2/animale
200/3000,90/1,175
300/4001,175/1,45
400/5001,45/1,725
500/6001,725/2
600/7002/2,25

B. Bovini

Trasporto ferroviario

CategoriaPeso approssimativo (in kg)Superficie in m2 per animale
Vitelli d'allevamento550,30-0,40
Vitelli medi1100,40-0,70
Vitelli pesanti2000,70-0,95
Bovini medi3250,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni5501,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni> 700> 1,60

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

CategoriaPeso approssimativo (in kg)Superficie in m2 per animale
Vitelli d'allevamento500,30-0,40
Vitelli medi1100,40-0,70
Vitelli pesanti2000,70-0,95
Bovini medi3250,95-1,30
Bovini di grandi dimensioni5501,30-1,60
Bovini di grandissime dimensioni> 700> 1,60

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

CategoriaPeso approssimativo (in kg)Superficie in m2 per animale
Vitelli50 700,23 0,28
Bovini300 5000,84 1,27

Trasporto marittimo

Peso vivo in kgm2/animale
200/3000,81/1,0575
300/4001,0575/1,305
400/5001,305/1,5525
500/6001,5525/1,8
600/7001,8/2,025

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C. Ovini/caprini

Trasporto ferroviario

CategoriaPeso (in kg)Superficie in m2 per animale
Montoni tosati< 550,20-0,30
> 55> 0,30
Montoni non tosati< 550,30-0,40
> 55> 0,40
Pecore in gestazione avanzata< 550,40-0,50
> 55> 0,50
Capre< 350,20-0,30
35-550,30-0,40
< 550,40-0,75
Capre in gestazione avanzata< 550,40-0,50
> 55> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto stradale

CategoriaPeso (in kg)Superficie in m2 per animale
Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg< 550,20-0,30
> 55> 0,30
Montoni non tosati< 550,30-0,40
> 55> 0,40
Pecore in gestazione avanzata< 550,40-0,50
> 55> 0,50
Capre< 350,20-0,30
35-550,30-0,40
< 550,40-0,75
Capre in gestazione avanzata< 550,40-0,50
> 55> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m2 per animale.

Trasporto aereo

Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo

Peso medio(in kg)Superficie al suolo per ovino/caprino (in m2)
250,20
500,30
750,40

Trasporto marittimo

Peso vivo in kgm2/animale
20/300,24/0,265
30/400,265/0,290
40/500,290/0,315
50/600,315/0,34
60/700,34/0,39

D. Suini

Trasporto ferroviario e stradale

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta. Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m2. Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

Peso medioSuperficie al suolo per suino
15 kg0,13 m2
25 kg0,15 m2
50 kg0,35 m2
100 kg0,51 m2

Trasporto marittimo

Peso vivo in kgm2/animale
fino a 100,20
200,28
450,37
700,60
1000,85
1400,95
1801,10
2701,50

E. pollame

Densità per il trasporto di pollame in contenitori:

Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo:

CategoriaSuperficie in cm2
Pulcini di un giorno21-25 cm2 per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg180-200 cm2/kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg160 cm2/kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg115 cm2/kg
Volatili di peso superiore a 5 kg105 cm2/kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.