Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura e dei trasporti la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.
Ai sensi della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto3, il Consiglio ha adottato regole nell'ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato, assicurando nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli animali in questione.
La relazione che la Commissione, ai sensi della direttiva 91/628/CEE, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto4, raccomanda di modificare la legislazione comunitaria vigente in tale ambito.
La maggior parte degli Stati membri ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali e il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare per conto della Comunità la Convenzione europea riveduta sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
In considerazione del benessere degli animali, il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile.
Il Consiglio ha invitato la Commissione il 19 giugno 20015 a presentare proposte per provvedere all'effettiva attuazione e garantire un controllo rigoroso della legislazione comunitaria vigente, migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l'insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali durante e dopo il trasporto.
Il 13 novembre 2001 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della vigente legislazione comunitaria in materia di trasporto di animali, in particolare al fine di:
consultare il competente comitato scientifico sulla durata del trasporto degli animali,
proporre un modello armonizzato di certificato europeo per i trasportatori, armonizzare i ruolini di marcia per il trasporto di lunga durata,
assicurare che il personale che accudisce gli animali durante il trasporto abbia completato un corso di formazione riconosciuto dalle autorità competenti e
assicurare che i controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità comprendano un esame approfondito delle condizioni di benessere in cui gli animali sono trasportati.
Il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali ha adottato l'11 marzo 2002 un parere sul benessere degli animali durante il trasporto. Sulla base di esso la legislazione comunitaria dovrebbe essere modificata per tener conto delle nuove prove scientifiche, dando al tempo stesso la priorità all'esigenza di assicurare adeguatamente nell'immediato futuro l'attuabilità di detta legislazione.
Disposizioni specifiche per il pollame, i cani e i gatti saranno oggetto di opportune proposte, non appena i corrispondenti pareri dell'AESA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) saranno disponibili.
Alla luce dell'esperienza acquisita nel contesto della direttiva 91/628/CEE per quanto concerne l'armonizzazione della legislazione comunitaria sul trasporto di animali e date le difficoltà incontrate a causa del diverso recepimento di tale direttiva a livello nazionale, appare più appropriato stabilire regole comunitarie in tale ambito sotto forma di regolamento.In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per talune specie con particolari esigenze e che costituiscono una parte molto limitata del patrimonio zootecnico della Comunità, occorre consentire agli Stati membri di stabilire o mantenere norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di dette specie.
Al fine di garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta la Comunità in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni particolareggiate dovrebbero essere interpretate ed applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente ogniqualvolta, alla luce in particolare di nuovi pareri scientifici, non siano più tali da garantire la conformità con il suddetto principio per determinate specie o tipi di trasporto.
Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto.
Anche lo scarico e il successivo carico degli animali potrebbe costituire un motivo di stress per questi ultimi e, a determinate condizioni, il contatto nei posti di controllo, precedentemente designati come punti di sosta, potrebbe portare alla diffusione di malattie infettive. Per tale motivo è opportuno prevedere misure specifiche per la tutela della salute e del benessere degli animali allorché sostano ai posti di controllo. È pertanto necessario modificare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE6.
Le carenze sul piano del benessere sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale. Per tale motivo una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per qualsiasi persona manipoli gli animali durante il trasporto e tale formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti dalle autorità competenti.
Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto risultano principalmente dal comportamento quotidiano dei trasportatori. I controlli ad opera delle autorità competenti possono essere ostacolati dal fatto che i trasportatori possono operare liberamente in diversi Stati membri. Per tale motivo i trasportatori dovrebbero dar prova di maggiore responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare, dovrebbero fornire prova della loro autorizzazione, riferire sistematicamente le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.
Il trasporto di animali coinvolge non solo i trasportatori ma anche altre categorie di operatori come allevatori, commercianti, centri di raccolta e macelli. Ne consegue che certi obblighi in materia di benessere degli animali dovrebbero essere estesi a qualsiasi operatore coinvolto nel trasporto di animali.
I centri di raccolta svolgono un ruolo cruciale nel trasporto di certe specie animali. Per tale motivo, i centri di raccolta dovrebbero assicurare che la legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto sia conosciuta e rispettata dai loro lavoratori e visitatori.
I lunghi viaggi hanno probabilmente effetti più nocivi sul benessere degli animali di quelli brevi. Per tale motivo, si dovrebbero concepire procedure specifiche per assicurare un'attuazione più rigorosa delle norme, in particolare aumentando la tracciabilità di tali operazioni di trasporto.
Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada7, stabilisce periodi massimi di guida e periodi minimi di riposo per i conducenti dei veicoli stradali. È opportuno che i viaggi per gli animali siano disciplinati analogamente. Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada8 stabilisce l'installazione e l'uso di tale apparecchio per assicurare un controllo efficace del rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti su strada. È necessario che i dati registrati siano resi disponibili e controllati in modo da far rispettare i limiti dei tempi di viaggio previsti dalla legislazione sul benessere degli animali.
Un insufficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti porta a un'inadeguata attuazione della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto. Di conseguenza occorre stabilire procedure flessibili per migliorare il livello di collaborazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.
Gli equidi registrati, come definiti all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE9, sono spesso trasportati per scopi non commerciali e tali trasporti devono essere effettuati conformemente agli obiettivi complessivi del presente regolamento. Vista la natura di tali movimenti, sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi cultuali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello».
Un follow-up inadeguato delle infrazioni alla legislazione sul benessere degli animali incoraggia l'inosservanza di tale legislazione e porta a distorsioni della concorrenza. Per tale motivo occorre stabilire procedure uniformi in tutta la Comunità per accrescere i controlli e l'imposizione di sanzioni in caso di violazione della legislazione sul benessere degli animali. Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano attuate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Un numero importante di animali è trasportato da navi adibite al trasporto di bestiame su distanze molto lunghe a partire dalla Comunità e al suo interno; il trasporto via mare può essere controllato nel luogo di partenza. Per tale motivo è essenziale stabilire misure e standard specifici per tale modo di trasporto.
Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria, occorre modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina10 in modo da adattarla al presente regolamento per quanto concerne il riconoscimento dei centri di raccolta e i requisiti per i trasportatori.
Occorre modificare anche la direttiva 93/119/CE, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento11 per adattarla al presente regolamento per quanto concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica.
Le regole e le procedure d'informazione stabilite dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica12 dovrebbero essere applicate al benessere degli animali durante il trasporto per assicurare il rispetto del presente regolamento.
La decisione 98/139/CE della Commissione13 fissa alcune modalità per i controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri, modalità che dovrebbero contribuire ad assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento.
Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la ventilazione nei veicoli su strada che trasportano animali per lunghi viaggi. Si dovrebbe quindi abrogare il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore14.
È opportuno prevedere una procedura semplice per l'aggiornamento da parte del Consiglio di taluni importanti elementi tecnici del presente regolamento, in particolare alla luce della valutazione del suo impatto sul trasporto di animali vivi all'interno della Comunità allargata e per la fissazione delle specifiche del sistema di navigazione che sarà usato per tutti i mezzi di trasporto su strada alla luce dei futuri sviluppi tecnologici nel settore quali l'ultimazione del sistema Galileo.
È opportuno prevedere la possibilità di deroghe per tener conto della distanza di certe regioni rispetto al territorio continentale della Comunità, in particolare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione15,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Campo di applicazione, definizioni e condizioni generali per il trasporto di animali
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.
2. Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:
a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
3. Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio.
4. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria.
5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «animali»: animali vertebrati vivi;
b) «centri di raccolta»: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;
c) «guardiano»: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
d) «posto di ispezione frontaliero»: posto di ispezione frontaliero come definito all’articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
e) «legislazione veterinaria comunitaria»: la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE17 e le successive disposizioni di attuazione;
f) «autorità competente»: autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;
g) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;
h) «posti di controllo»: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;
i) «punto di uscita»: punto di uscita come definito all’articolo 3, punto 39), del regolamento (UE) 2017/625;
j) «viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
k) «detentore»: persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
l) «nave adibita al trasporto di bestiame»: nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
m) «lungo viaggio» : viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
n) «mezzi di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;
o) «sistemi di navigazione»: infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente regolamento;
p) «veterinario ufficiale»: veterinario ufficiale come definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625;
q) «organizzatore»:
i) trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero
ii) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero
iii) persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II;
r) «luogo di partenza»: il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza. Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che:
i) la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 100 km; o
ii) gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta;
s) «luogo di destinazione»: il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e:
i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero
ii) macellato;
t) «luogo di riposo o trasferimento»: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;
u) «equide registrato»: equide registrato ai sensi della direttiva 90/426/CEE18;
v) «nave traghetto»: nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari;
w) «trasporto»: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
x) «trasportatore»: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
y) «equidi non domati»: equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;
z) «veicolo»: mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.
Art. 3 Condizioni generali per il trasporto di animali
Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.
Capo II. Organizzatori, trasportatori, detentori e centri di raccolta
Art. 4 Documentazione di trasporto
1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
a) la loro origine e proprietà;
b) il luogo di partenza;
c) la data e l'ora di partenza;
d) il luogo di destinazione;
e) la durata prevista del viaggio.
2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.
Art. 5 Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali
1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.
2. I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento.
3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:
a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; e
b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento.
4. Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.
Art. 6 Trasportatori
1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.
2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.
5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali.
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.
7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 o all'articolo 19, paragrafo 2.
9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1o gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Art. 7 Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto
1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.
Art. 8 Detentori
1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.
2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.
Art. 9 Centri di raccolta
1. Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1.
2. Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a:
a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I;
b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione;
c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
d) in caso di inosservanza del presente regolamento ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi;
e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d).
Capo III. Doveri e obblighi delle autorità competenti
Art. 10 Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore
1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:
a) i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l'autorizzazione;
b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche;
c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.
Art. 11 Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi
1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:
a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1,
b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:
i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;
ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;
iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9:
a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007;
b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.