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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Testo vigente

Art. 3 Condizioni generali per il trasporto di animali

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;

  2. b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

  3. c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

  4. d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

  5. e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;

  6. f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;

  7. g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;

  8. h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Capo II. Organizzatori, trasportatori, detentori e centri di raccolta

Art. 4 Documentazione di trasporto

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

  1. a) la loro origine e proprietà;

  2. b) il luogo di partenza;

  3. c) la data e l'ora di partenza;

  4. d) il luogo di destinazione;

  5. e) la durata prevista del viaggio.

2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.

Art. 5 Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali

1. Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

2. I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento.

3. Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio:

  1. a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; e

  2. b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento.

4. Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

Art. 6 Trasportatori

1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell'articolo 11, paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.

2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.

3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.

5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali.

6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:

  1. a) gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;

  2. b) il conducente svolga le funzioni di guardiano.

7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 o all'articolo 19, paragrafo 2.

9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1o gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Art. 7 Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto

1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Art. 8 Detentori

1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.

2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.

Art. 9 Centri di raccolta

1. Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1.

2. Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a:

  1. a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I;

  2. b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione;

  3. c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento;

  4. d) in caso di inosservanza del presente regolamento ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi;

  5. e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d).

Capo III. Doveri e obblighi delle autorità competenti

Art. 10 Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore

1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:

  1. a) i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l'autorizzazione;

  2. b) i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche;

  3. c) i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.

Art. 11 Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi

1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:

  1. a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1,

  2. b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:

    1. i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;

    2. ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;

    3. iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

    4. iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9:

  1. a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007;

  2. b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Art. 12 Limite alle richieste di autorizzazione

I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

Art. 13 Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto.

2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro.

3. L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 26, paragrafo 6.

Art. 14 Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggioda adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi

Art. 15 Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio

Art. 17 Corsi di formazione e certificato di idoneità

1. Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

2. Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

Art. 18 Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto:

  1. a) non siano oggetto di una domanda presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;

  2. b) siano stati ispezionati dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.

2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

3. L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore.

Art. 19 Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, a condizione che la nave:

  1. a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;

  2. b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;

  3. c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame.

2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

3. L'autorità competente registra le navi adibite al trasporto di bestiame omologate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di inosservanza del presente regolamento.

4. L'autorità competente registra i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 20 Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico

1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:

  1. a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare;

  2. b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni;

  3. c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento.

2. L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che:

  1. a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio;

  2. b) le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III:

  3. c) le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2.

Art. 22 Ritardi nel trasporto

1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.

2.

Capo IV. Attuazione e scambio di informazioni

Art. 23 Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori