diritto.io

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Testo vigente

Art. 11 Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi

1. L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che:

  1. a) essi ottemperino alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1,

  2. b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione:

    1. i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi;

    2. ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi;

    3. iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;

    4. iv) piani d'emergenza in caso di emergenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9:

  1. a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007;

  2. b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

3. L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Art. 12 Limite alle richieste di autorizzazione

I trasportatori fanno richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 a non più di una autorità competente, in non più di uno Stato membro.

Art. 13 Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente

1. L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto.

2. L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all'articolo 11, paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro.

3. L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera c) e dell'articolo 26, paragrafo 6.

Art. 14 Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggioda adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi

Art. 15 Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio

Art. 17 Corsi di formazione e certificato di idoneità

1. Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

2. Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

Art. 18 Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto:

  1. a) non siano oggetto di una domanda presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;

  2. b) siano stati ispezionati dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi.

2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

3. L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore.

Art. 19 Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

1. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, a condizione che la nave:

  1. a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata;

  2. b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata;

  3. c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame.

2. L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali.

3. L'autorità competente registra le navi adibite al trasporto di bestiame omologate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di inosservanza del presente regolamento.

4. L'autorità competente registra i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 20 Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico

1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:

  1. a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare;

  2. b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni;

  3. c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento.

2. L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che:

  1. a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio;

  2. b) le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III:

  3. c) le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2.

Art. 22 Ritardi nel trasporto

1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.

2.

Capo IV. Attuazione e scambio di informazioni

Art. 23 Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori

Art. 25 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 26, entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano.

Art. 27 Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti

1.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale per l’anno precedente per quanto riguarda le ispezioni eseguite dall’autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un’analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d’azione per porvi rimedio.

Art. 29 Guide delle buone pratiche

Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1. Tali guide sono elaborate a livello nazionale, tra più Stati membri o a livello comunitario. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di guide sia nazionali che comunitarie.

Capo V. Competenze di esecuzione e comitatologia

Art. 30 Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione

1. Gli allegati del presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici, tranne per quanto riguarda l'allegato I, capo IV e capo VI, punto 3.1 l'allegato II, sezioni da 1 a 5 e gli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

2. Le eventuali norme specifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. I certificati o altri documenti previsti per gli animali vivi dalla legislazione veterinaria comunitaria possono essere completati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, per tener conto dei requisiti del presente regolamento.

4. L'obbligo di detenere un certificato di idoneità di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere esteso ai conducenti o ai guardiani che trasportano altre specie domestiche secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

5. La Commissione ha facoltà di adottare deroghe all'allegato I, capo I, punto 2, lettera e) in caso di misure eccezionali di sostegno del mercato dovute a restrizioni agli spostamenti nell'ambito di misure veterinarie di controllo delle malattie. Il Comitato di cui all'articolo 31 è informato delle misure adottate.

6. Deroghe alle disposizioni per i lunghi viaggi per tener conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio continentale della Comunità possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

7. In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione.

8. In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.

Art. 31 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio22.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.