Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005 concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,
dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio,
Il regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all’applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell’Euratom1, ha definito la natura e la portata degli obblighi di cui agli articoli 78 e 79 del trattato.
In considerazione dell'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate e riciclate nella Comunità, dello sviluppo del commercio di queste materie e dell’ulteriore allargamento dell’Unione europea, è essenziale garantire l'efficacia del controllo di sicurezza. La natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 devono pertanto essere precisati e aggiornati, alla luce degli sviluppi, in particolare nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell'informazione.
Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e la Comunità europea dell’energia atomica sono parti contraenti dell’accordo 78/164/Euratom2 con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Detto accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 1977 ed è stato integrato dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom3, entrato in vigore il 30 aprile 2004.
L’accordo 78/164/Euratom contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità, per quanto concerne l’applicazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali, nei territori degli Stati membri non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.
Le procedure stabilite in detto accordo sono il risultato di ampi negoziati internazionali con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sull’applicazione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori di detta Agenzia.
La Comunità, il Regno Unito e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito, in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari4. Detto accordo è entrato in vigore il 14 agosto 1978 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
La Comunità, la Francia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza in Francia5. Detto accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1981 ed è stato integrato da un protocollo aggiuntivo entrato in vigore il 30 aprile 2004.
Nei territori della Francia e del Regno Unito, alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessità di difesa. Dovrebbero pertanto essere applicate procedure speciali di controllo di sicurezza per tener conto di dette circostanze.
Il Consiglio europeo riunitosi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000 ha evidenziato la necessità di stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse.
In esito al protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, si deve richiedere agli Stati membri di comunicare alla Commissione determinate informazioni, fra le quali una descrizione generale dei siti, la notificazione preventiva di attività di trattamento dei rifiuti e rapporti sulla dislocazione di determinati rifiuti condizionati.
È opportuno che le linee direttrici da adottarsi per l’applicazione del presente regolamento siano pienamente conformi agli impegni assunti dalla Comunità in questo settore, in particolare quelli derivanti dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e dai protocolli aggiuntivi agli accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza nel Regno Unito in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché all’analogo accordo accordo per la Francia.
Le disposizioni in materia di sicurezza, aggiunte al regolamento interno della Commissione6 dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione7, devono applicarsi alle informazioni, alle conoscenze e ai documenti acquisiti dalle parti, fatto salvo il regolamento n. 3 del Consiglio8, del 31 luglio 1958, che attua l’articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Per motivi di chiarezza il regolamento (Euratom) n. 3227/76 deve essere sostituito dal presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Campo di applicazione e definizioni
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «Stato membro non dotato di armi nucleari» sono il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, l’Irlanda, Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia;
2) «Stato membro dotato di armi nucleari» sono la Francia e il Regno Unito;
3) «Stato terzo» è qualunque Stato non membro della Comunità europea dell'energia atomica;
4) «materie nucleari» sono tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato;
5) «rifiuti» sono le materie nucleari in concentrazioni o in forme chimiche considerate non recuperabili per motivi economici o pratici e che possono essere eliminate;
6) «rifiuti conservati» sono i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti a un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie, da cui possono essere recuperati;
7) «rifiuti condizionati» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati confinati in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, cemento armato o bitume) da renderli inidonei a ulteriori usi nucleari;
8) «scarichi nell'ambiente» sono i rifiuti, misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati definitivamente rilasciati nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato;
9) «categorie» (di materie nucleari) sono l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;
10) «articolo» è un'unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barra di combustibile;
11) «partita» è una porzione di materie nucleari trattate come un'unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un'unica serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli;
12) «dati riguardanti la partita» sono il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l'uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Nei rapporti di notifica si addizionano i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all'unità più vicina;
13) «chilogrammo effettivo» è un'unità speciale usata per l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:
a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi;
b) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell'arricchimento;
c) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;
d) per l'uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;
14) «area di bilancio materie» è un'area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio delle materie:
a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area; e
b) determinare ogni qualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l'inventario fisico delle materie nucleari;
15) «punto-chiave di misurazione» è il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per determinarne il flusso o l'inventario e include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie;
16) «inventario contabile» di un'area di bilancio materie è la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d'inventario intervenute dopo l'effettuazione di detto inventario fisico;
17) «inventario fisico» è la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un'area di bilancio materie;
18) «materie non contabilizzate» è la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile;
19) «differenza speditore/destinatario» è la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione;
20) «dati fonte» sono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature, oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi il peso dei composti, i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento, il peso specifico, la concentrazione dell’elemento, il rapporto isotopico, la relazione tra volume e lettura dei manometri, la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata;
21) «sito» è un’area delimitata dalla Comunità e dallo Stato membro, comprendente uno o più impianti, inclusi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali. In particolare:
a) gli impianti di trattamento o di immagazzinamento dei rifiuti non costituiscono di per sé un sito;
b) nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il termine si applica limitatamente ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili;
c) il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all’impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari, gli impianti per il trattamento, l'immagazzinamento e l’eliminazione dei rifiuti, nonché gli edifici connessi con attività specificate nell’allegato l del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato;
22) «rappresentante del sito» è qualsiasi persona, impresa o entità designata dallo Stato membro quale responsabile delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
23) «impianto» è un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto per il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui vengano usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali;
24) «impianto disattivato» è un impianto per il quale si è accertato che sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue e attrezzature essenziali per il suo funzionamento, di modo che non possa più essere usato né come deposito né per la manipolazione, il trattamento o l’utilizzo di materie grezze o di materie fissili speciali;
25) «impianto chiuso» è un impianto per il quale si è accertato che le attività sono state interrotte e le materie nucleari rimosse, ma che non è stato disattivato.
Capo II. Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo
Art. 3 Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
1.
Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o altro uso di materie grezze o di materie fissili speciali trasmette alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, servendosi dell’apposito modulo di cui all'allegato I.
Ai fini del primo comma, il termine «uso» di materie nucleari include tra l’altro: la produzione di energia dei reattori, la ricerca negli impianti critici o a energia zero, la conversione, la fabbricazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento, la separazione isotopica e la concentrazione di minerali, nonché il trattamento o l'immagazzinamento di rifiuti.
Per la produzione di minerali si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25.
2.
Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale trasmette alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, servendosi del modulo di cui all'allegato II.
Detta dichiarazione è presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom, mentre gli aggiornamenti sono presentati entro il 1o aprile di ogni anno.
Detta dichiarazione è conforme alle norme di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione da presentare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della trasmissione della descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle dichiarazioni è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l'impianto e, per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, dello Stato membro interessato. Nella misura del possibile, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato elettronico, se conservate in tale formato dalla persona o dall’impresa. Se le informazioni sono trasmesse alla Commissione sia in formato elettronico che su carta, prevarrà il formato cartaceo.
Art. 4 Termini
La dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è trasmessa alla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.
Per i nuovi impianti che dispongano di una quantità di materie nucleari superiore a un chilogrammo effettivo, su base dell'inventario oppure della lavorazione annuale, tutte le informazioni relative al proprietario, all'esercente, al fine, all'ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l'entrata in funzione sono comunicate alla Commissione almeno 200 giorni prima dell'inizio della costruzione.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali, per le quali le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6 non prescrivono una notifica preventiva, sono comunicate alla Commissione entro 30 giorni dal completamento della modifica.
Gli impianti situati nel territorio dei nuovi Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione le loro caratteristiche tecniche fondamentali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio, eccettuati gli impianti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti, le cui caratteristiche tecniche fondamentali sono comunicate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sul loro territorio.
Per mezzo del modulo di cui all’allegato I, i gestori degli impianti esistenti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento dei rifiuti comunicano alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali del loro impianto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per gli altri impianti esistenti, qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta nel modulo di cui all’allegato I è fornita entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5 Programma delle attività
Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) annualmente, un programma generale di attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l'effettuazione dell’inventario fisico;
b) almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto.
I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono immediatamente comunicati alla Commissione.
Art. 6 Disposizioni particolari sul controllo
1.
In base alle caratteristiche tecniche fondamentali trasmesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante decisione della Commissione destinata alla persona o impresa interessata, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e in stretta consultazione con la persona o l'impresa e lo Stato membro interessati.
La persona o l'impresa destinatarie di una decisione della Commissione ne ricevono notificazione e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.
Fintanto che non sarà adottata la decisione della Commissione in merito alle disposizioni particolari sul controllo, la persona o l'impresa interessata applica le disposizioni generali del presente regolamento.
2. Le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro:
a) le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari;
b) le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva;
c) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;
d) la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;
e) le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con la persona o l’impresa interessata;
f) le modalità per i prelievi di campioni da parte della persona o dell’impresa interessata per esclusivi fini di controllo.
3. Le disposizioni particolari sul controllo possono altresì specificare il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per quanto riguarda la spedizione o la ricezione di materie nucleari.
4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali che siano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o alle imprese interessate, sulla base di valori concordati. L’importo e le modalità di rimborso sono determinati congiuntamente dalle parti interessate e sono oggetto di revisione periodica.
Capo III. Sistema contabile delle materie nucleari
Art. 7 Sistema di contabilità
Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include i dati contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione di queste materie a norma dell’articolo 18, la loro effettiva ubicazione, l’impegno particolare relativo al controllo a norma dell’articolo 17, nonché i dettagli riguardanti lo speditore e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.
Il sistema di misurazione su cui si basano i dati è conforme alle norme internazionali più recenti o equivale a queste norme in termini di qualità. Sulla scorta di tali dati, che sono conservati per almeno cinque anni, deve essere possibile redigere e giustificare le dichiarazioni inviate alla Commissione. I dati contabili e operativi sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall’impianto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 6.
Art. 8 Dati operativi
I dati operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie:
a) i dati operativi usati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;
b) un elenco, quanto più possibile aggiornato, degli articoli d'inventario, nonché la loro ubicazione;
c) i dati, incluse le stime indirette di errori casuali o sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi;
d) i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori sistematici o casuali;
e) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l'esattezza e la completezza;
f) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni eventuale perdita, accidentale o non misurata;
g) la composizione isotopica del plutonio, incluso i suoi isotopi di decadimento, nonché le date di riferimento, se sono registrati nell'impianto per esigenze operative.
Allorché disponibili, i dati di cui alla lettera g) sono comunicati alla Commissione a sua richiesta.
Art. 9 Dati contabili
I dati contabili mettono in evidenza, per ogni area di bilancio materie:
a) tutte le variazioni d'inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell’inventario contabile;
b) tutti i risultati di misure e di conteggi utilizzati per la determinazione dell’inventario fisico;
c) tutte le correzioni apportate alle variazioni d’inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici.
I dati contabili riguardanti qualsiasi variazione d'inventario e l’inventario fisico includono i dati d'identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante questi dati si contabilizzano separatamente l’uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate nell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b). Essi indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione o lo speditore e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
Art. 10 Rapporti contabili
Le persone o le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, inviano alla Commissione dei rapporti contabili.
I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia concesso una deroga scritta o si applichino gli accordi di trasmissione di cui all'articolo 39.
Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti entro tre settimane.
Art. 11 Inventario iniziale
Le persone o le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari da esse detenute, usando il modulo di cui all’allegato V. Il presente articolo non si applica alle persone o alle imprese che hanno già trasmesso un inventario contabile iniziale ai sensi del regolamento n. 3227/76, ovvero agli impianti per il trattamento dei rifiuti o per l'immagazzinamento dei rifiuti.